Art. 71 (Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 148 del Codice la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di deposito". 2. All'articolo 148, comma 1, del Codice le parole: "Le domande di brevetto e di registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione"; dopo le parole: "nel caso dei marchi" sono inserite le seguenti: "di primo deposito"; le parole: "L'irricevitilita'" sono sostituite dalle seguenti: "L'irricevibilita'". 3. All'articolo 148, comma 2, del Codice dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: " e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato.". 4. All'articolo 148 del Codice, il comma 4 del e' sostituito dal seguente: " 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.". 5. All'articolo 148, comma 5, del Codice, dopo secondo periodo e' inserito il seguente: "La traduzione puo' essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.". 6. All'articolo 148 del Codice, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: " 5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.".
Nota all'art. 71: - Si riporta il testo dell'art. 148 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di deposito). - 1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'art. 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che: a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita' non e' allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente; b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate; c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la riproduzione grafica o fotografica; d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne consenta l'identificazione; e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'art. 226. e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato. 3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma 1. 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia, e tale prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda. 5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'art. 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio. 5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.»