Art. 71
(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30)
1. All'articolo 148 del Codice la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di
deposito".
2. All'articolo 148, comma 1, del Codice le parole: "Le domande di
brevetto e di registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le
domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione"; dopo le
parole: "nel caso dei marchi" sono inserite le seguenti: "di primo
deposito"; le parole: "L'irricevitilita'" sono sostituite dalle
seguenti: "L'irricevibilita'".
3. All'articolo 148, comma 2, del Codice dopo la lettera e) e'
aggiunta la seguente: " e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia
ovvero un mandatario abilitato.".
4. All'articolo 148 del Codice, il comma 4 del e' sostituito dal
seguente:
" 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto
pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del
domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione e'
consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce
quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.".
5. All'articolo 148, comma 5, del Codice, dopo secondo periodo e'
inserito il seguente: "La traduzione puo' essere dichiarata conforme
al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.".
6. All'articolo 148 del Codice, dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente:
" 5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei
documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La
traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata
su richiesta.".
Nota all'art. 71:
- Si riporta il testo dell'art. 148 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle domande
e data di deposito). - 1. Le domande di brevetto, di
registrazione e di rinnovazione di cui all'art. 147, comma
1, non sono ricevibili se il richiedente non e'
identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei
marchi di primo deposito, anche quando la domanda non
contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei
prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilita', salvo
quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il
richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad
un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il
termine di due mesi dalla data della comunicazione se
constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli
di utilita' non e' allegato un documento che possa essere
assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della
descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la
domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il
riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono
forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e'
avvenuto il deposito ed i dati identificativi del
richiedente;
b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato
almeno un esemplare della descrizione con almeno un
esemplare delle fotografie in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata
la riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non e' allegato un
documento che ne consenta l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il
pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui
all'art. 226.
e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia ovvero
un mandatario abilitato.
3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio
entro il termine di cui al comma 2 o provvede
spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio
riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli
effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di
cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine,
abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione
o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
1.
4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova
dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto
ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in
Italia, e tale prova o indicazione e' consegnata entro il
termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data
di deposito quella del ricevimento della domanda.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui
all'art. 147, con gli atti allegati, devono essere redatti
in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa
dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua
italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al
testo originale dal richiedente o da un mandatario
abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua
diversa da quella italiana, la traduzione in lingua
italiana deve essere depositata entro il termine fissato
dall'Ufficio.
5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia
autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto
del deposito. La traduzione italiana, ove presentata
successivamente, viene allegata su richiesta.»