Art. 71 
 
(Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del  decreto  legislativo
                      10 febbraio 2005, n. 30) 
 
1. All'articolo  148  del  Codice  la  rubrica  e'  sostituita  dalla
seguente: "Ricevibilita' ed integrazione  delle  domande  e  data  di
deposito". 
2. All'articolo 148, comma 1, del Codice le parole:  "Le  domande  di
brevetto e di registrazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Le
domande di brevetto, di registrazione e  di  rinnovazione";  dopo  le
parole: "nel caso dei marchi" sono inserite le  seguenti:  "di  primo
deposito";  le  parole:  "L'irricevitilita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "L'irricevibilita'". 
3. All'articolo 148, comma 2,  del  Codice  dopo  la  lettera  e)  e'
aggiunta la seguente: " e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia
ovvero un mandatario abilitato.". 
4. All'articolo 148 del Codice, il comma  4  del  e'  sostituito  dal
seguente: 
" 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova  dell'avvenuto
pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del
domicilio o del mandatario in Italia e tale prova  o  indicazione  e'
consegnata entro il termine di cui al comma  2,  l'Ufficio  riconosce
quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.". 
5. All'articolo 148, comma 5, del Codice,  dopo  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: "La traduzione puo' essere dichiarata  conforme
al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.". 
6. All'articolo 148 del Codice,  dopo  il  comma  5  e'  aggiunto  il
seguente: 
" 5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica  dei
documenti o  dei  riferimenti  prodotti  all'atto  del  deposito.  La
traduzione italiana, ove presentata successivamente,  viene  allegata
su richiesta.". 
 
 
          Nota all'art. 71: 
              - Si riporta il testo dell'art. 148 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle  domande
          e data di deposito).  -  1.  Le  domande  di  brevetto,  di
          registrazione e di rinnovazione di cui all'art. 147,  comma
          1,  non  sono  ricevibili  se   il   richiedente   non   e'
          identificabile o non  e'  raggiungibile  e,  nel  caso  dei
          marchi di primo  deposito,  anche  quando  la  domanda  non
          contiene  la  riproduzione  del  marchio  o  l'elenco   dei
          prodotti  ovvero  dei  servizi.  L'irricevibilita',   salvo
          quanto stabilito nel comma 3,  e'  dichiarata  dall'Ufficio
          italiano brevetti e marchi. 
              2  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  invita  il
          richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette  ad
          un diritto di mora in caso di pagamento tardivo,  entro  il
          termine di due  mesi  dalla  data  della  comunicazione  se
          constata che: 
                a) alla domanda di invenzioni industriali  e  modelli
          di utilita' non e' allegato un documento che  possa  essere
          assimilato ad una descrizione  ovvero  manchi  parte  della
          descrizione o un  disegno  in  essa  richiamato  ovvero  la
          domanda contiene, in  sostituzione  della  descrizione,  il
          riferimento ad  una  domanda  anteriore  di  cui  non  sono
          forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui  e'
          avvenuto  il  deposito  ed  i   dati   identificativi   del
          richiedente; 
                b) alla domanda di varieta' vegetale non e'  allegato
          almeno  un  esemplare  della  descrizione  con  almeno   un
          esemplare delle fotografie in essa richiamate; 
                c) alla domanda di modelli e disegni non e'  allegata
          la riproduzione grafica o fotografica; 
                d) alla domanda di  topografie  non  e'  allegato  un
          documento che ne consenta l'identificazione; 
                e) non sono consegnati  i  documenti  comprovanti  il
          pagamento dei diritti prescritti entro il  termine  di  cui
          all'art. 226. 
                e-bis) non e' indicato un domicilio in Italia  ovvero
          un mandatario abilitato. 
              3. Se il richiedente ottempera all'invito  dell'ufficio
          entro  il  termine  di  cui   al   comma   2   o   provvede
          spontaneamente  alla   relativa   integrazione,   l'Ufficio
          riconosce quale data del deposito, da valere  a  tutti  gli
          effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
          e ne da' comunicazione al richiedente.  Se  il  richiedente
          non ottempera all'invito dell'ufficio entro il  termine  di
          cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro  tale  termine,
          abbia fatto espressa rinuncia alla parte della  descrizione
          o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
          dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
          1. 
              4. Se tuttavia l'integrazione concerne  solo  la  prova
          dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine  prescritto
          ovvero l'indicazione del  domicilio  o  del  mandatario  in
          Italia, e tale prova o indicazione e' consegnata  entro  il
          termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce  quale  data
          di deposito quella del ricevimento della domanda. 
              5. Tutte le domande, le istanze ed  i  ricorsi  di  cui
          all'art. 147, con gli atti allegati, devono essere  redatti
          in  lingua  italiana.  Degli   atti   in   lingua   diversa
          dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in  lingua
          italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme  al
          testo  originale  dal  richiedente  o  da   un   mandatario
          abilitato.  Se  la  descrizione  e'  presentata  in  lingua
          diversa  da  quella  italiana,  la  traduzione  in   lingua
          italiana deve essere depositata entro  il  termine  fissato
          dall'Ufficio. 
              5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia  copia  o  copia
          autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto
          del  deposito.  La  traduzione  italiana,  ove   presentata
          successivamente, viene allegata su richiesta.»