Art. 72 
 
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 149, comma 2, del Codice le parole: "una copia  delle
descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua  italiana"  sono
sostituite dalle seguenti:  "un  riassunto  in  lingua  italiana  che
definisca in  modo  esauriente  le  caratteristiche  dell'invenzione,
nonche' da una copia degli eventuali disegni". 
 
 
          Nota all'art. 72: 
              - Si riporta il testo dell'art. 149 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo).
          -  1.  Le  domande  di  brevetto  europeo  possono   essere
          depositate presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi
          secondo  le   modalita'   previste   dal   regolamento   di
          attuazione. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi  1
          e 2. Ai fini dell'applicazione  di  tali  disposizioni,  la
          domanda deve essere corredata da  un  riassunto  in  lingua
          italiana   che   definisca   in    modo    esauriente    le
          caratteristiche dell'invenzione  ,  nonche'  da  una  copia
          degli eventuali disegni. 
              3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e   marchi   informa
          immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto
          deposito della domanda.»