Art. 72
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 149, comma 2, del Codice le parole: "una copia delle
descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana" sono
sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che
definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,
nonche' da una copia degli eventuali disegni".
Nota all'art. 72:
- Si riporta il testo dell'art. 149 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo).
- 1. Le domande di brevetto europeo possono essere
depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi
secondo le modalita' previste dal regolamento di
attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1
e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la
domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua
italiana che definisca in modo esauriente le
caratteristiche dell'invenzione , nonche' da una copia
degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa
immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto
deposito della domanda.»