Art. 72 (Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 149, comma 2, del Codice le parole: "una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni".
Nota all'art. 72: - Si riporta il testo dell'art. 149 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo). - 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione , nonche' da una copia degli eventuali disegni. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.»