Art. 73 (Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005. n. 30) 1. All'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole: "una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni".
Nota all'art. 73: - Si riporta il testo dell'art. 152 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 152 (Requisiti della domanda internazionale). - 1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione. 2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni. 3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.»