Art. 73
(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005.
n. 30)
1. All'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole: "una copia della
descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana" sono
sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che
definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,
nonche' da una copia degli eventuali disegni".
Nota all'art. 73:
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 152 (Requisiti della domanda internazionale). -
1. La domanda internazionale deve essere conforme alle
disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198, commi
1 e 2, la domanda deve essere corredata da un riassunto in
lingua italiana che definisca in modo esauriente le
caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli
eventuali disegni.
3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti
allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento
delle tasse, devono essere depositati in un originale e due
copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.»