Art. 74 
 
(Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 155, comma 1, del  Codice,  la  parola:  "prezzo"  e'
sostituita dalla seguente: "presso". 
 
 
          Nota all'art. 74: 
              - Si riporta il testo dell'art. 155 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  155  (Deposito  di  domande  internazionali   di
          disegni e modelli). - 1. Le persone  fisiche  e  giuridiche
          italiane o quelle che abbiano il domicilio o una  effettiva
          organizzazione in  Italia  possono  depositare  le  domande
          internazionali per la  protezione  dei  disegni  o  modelli
          direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure  presso
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 4,
          comma  1,  dell'Accordo  dell'Aja  relativo   al   deposito
          internazionale dei disegni  o  modelli  industriali  del  6
          novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge
          24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo. 
              2. La domanda  presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato  con
          avviso di ricevimento. 
              3.  La  data  di  deposito  della  domanda  e'   quella
          dell'art. 6, comma 2, dell'Accordo. 
              4. La domanda internazionale deve essere conforme  alle
          disposizioni dell'Accordo e  del  relativo  regolamento  di
          esecuzione,  oltre  che  alle   istruzioni   amministrative
          emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere  redatta  in
          lingua  francese  o  inglese   su   formulari   predisposti
          dall'Ufficio internazionale.»