Art. 74
(Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 155, comma 1, del Codice, la parola: "prezzo" e'
sostituita dalla seguente: "presso".
Nota all'art. 74:
- Si riporta il testo dell'art. 155 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 155 (Deposito di domande internazionali di
disegni e modelli). - 1. Le persone fisiche e giuridiche
italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva
organizzazione in Italia possono depositare le domande
internazionali per la protezione dei disegni o modelli
direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito
internazionale dei disegni o modelli industriali del 6
novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge
24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con
avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella
dell'art. 6, comma 2, dell'Accordo.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle
disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di
esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative
emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in
lingua francese o inglese su formulari predisposti
dall'Ufficio internazionale.»