Art. 74 (Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 155, comma 1, del Codice, la parola: "prezzo" e' sostituita dalla seguente: "presso".
Nota all'art. 74: - Si riporta il testo dell'art. 155 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 155 (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo. 2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento. 3. La data di deposito della domanda e' quella dell'art. 6, comma 2, dell'Accordo. 4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.»