Art. 75 
 
(Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 156, comma 1, lettera d), del Codice, le parole:  "13
maggio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "13 maggio 1977". 
 
 
          Nota all'art. 75: 
              - Si riporta il testo dell'art. 156 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio).  -  1.
          La domanda di registrazione di marchio deve contenere: 
                a) l'identificazione del  richiedente  ed  anche  del
          mandatario, se vi sia; 
                b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero
          della data da cui decorrono gli effetti  della  domanda  in
          seguito  ad  accoglimento  di  conversione  di   precedente
          domanda comunitaria o di  registrazione  internazionale  ai
          sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per  la
          registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
          ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169; 
                c) la riproduzione del marchio; 
                d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio
          e' destinato a contraddistinguere, raggruppati  secondo  le
          classi della classificazione di cui  all'Accordo  di  Nizza
          sulla classificazione internazionale  dei  prodotti  e  dei
          servizi ai fini della registrazione dei  marchi,  testo  di
          Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27  aprile
          1982, n. 243. 
              2. Quando vi sia mandatario, alla domanda  deve  essere
          unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.»