Art. 75
(Modifiche all'articolo 156 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 156, comma 1, lettera d), del Codice, le parole: "13
maggio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "13 maggio 1977".
Nota all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'art. 156 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio). - 1.
La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del
mandatario, se vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero
della data da cui decorrono gli effetti della domanda in
seguito ad accoglimento di conversione di precedente
domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai
sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la riproduzione del marchio;
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio
e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le
classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza
sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di
Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile
1982, n. 243.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere
unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.»