Art. 76
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 157, comma 1, del Codice, le parole: "comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".
Nota all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 157 (Domanda di registrazione di marchio
collettivo). - 1. Alla domanda di registrazione per marchio
collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'art.
156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui
all'art. 11.»