Art. 76 (Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 157, comma 1, del Codice, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".
Nota all'art. 76: - Si riporta il testo dell'art. 157 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 157 (Domanda di registrazione di marchio collettivo). - 1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'art. 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 11.»