Art. 76 
 
(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 157, comma 1, del Codice, le parole: "comma  1"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2". 
 
 
          Nota all'art. 76: 
              - Si riporta il testo dell'art. 157 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  157  (Domanda  di   registrazione   di   marchio
          collettivo). - 1. Alla domanda di registrazione per marchio
          collettivo deve unirsi oltre ai documenti di  cui  all'art.
          156, commi 1 e  2,  anche  copia  dei  regolamenti  di  cui
          all'art. 11.»