Art. 77 (Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 158, comma 3, lettera c), del Codice, le parole: "contro la decisione di registrare il marchio" sono sostituite dalle seguenti: "contro la decisione relativa alla registrazione del marchio".
Nota all'art. 77: - Si riporta il testo dell'art. 158 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 158 (Divisione della domanda di registrazione di marchio). - 1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio. 2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. 3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi: a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio; b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio; c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio. 4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'. 5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.»