Art. 77
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 158, comma 3, lettera c), del Codice, le parole:
"contro la decisione di registrare il marchio" sono sostituite dalle
seguenti: "contro la decisione relativa alla registrazione del
marchio".
Nota all'art. 77:
- Si riporta il testo dell'art. 158 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 158 (Divisione della domanda di registrazione di
marchio). - 1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo
marchio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo
marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti
marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data
della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto
piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente
in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i
prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti
casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla
registrazione del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla
decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso contro la
decisione relativa alla registrazione del marchio.
4. Le domande parziali conservano la data di deposito
della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del
diritto di priorita'.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il
termine assegnato dall'ufficio.»