Art. 78 (Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 159 del Codice, i commi 2 e 5 sono abrogati.
Nota all'art. 78: - Si riporta il testo dell'art. 159 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. 2. (abrogato) 3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201. 4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art. 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale. 5. (abrogato) 6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.»