Art. 78 
 
(Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 159 del Codice, i commi 2 e 5 sono abrogati. 
 
 
          Nota all'art. 78: 
              - Si riporta il testo dell'art. 159 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La
          domanda di rinnovazione di marchio di impresa  deve  essere
          fatta dal titolare o dal suo avente causa. 
              2. (abrogato) 
              3. Quando vi sia mandatario, alla domanda  deve  essere
          unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201. 
              4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di
          trasformazione di una domanda di marchio comunitario  o  di
          un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento
          (CE) n. 40/94 del Consiglio,  del  20  dicembre  1993,  sul
          marchio  comunitario  e  successive  modificazioni,  ovvero
          sulla  base  di  una  domanda  di  trasformazione  di   una
          registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art.
          9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo  di  Madrid
          sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno
          1989, ratificato con legge  12  marzo  1996,  n.  169,  gli
          effetti  della   prima   registrazione,   ai   fini   della
          rinnovazione,  decorrono  rispettivamente  dalla  data   di
          deposito della domanda di marchio comunitario o dalla  data
          di registrazione internazionale. 
              5. (abrogato) 
              6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse  pagate  si
          riferiscono soltanto  ad  una  parte  dei  prodotti  o  dei
          servizi per i quali il  marchio  e'  stato  registrato,  la
          registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti  o  i
          servizi di cui trattasi.»