Art. 79 (Modifiche all'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 160, comma 1, lettera b), del Codice la parola: "esprinia" e' sostituita dalla seguente: "esprima". 2. All'articolo 160, comma 3, del Codice, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;". 3. All'articolo 160 del Codice, il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.".
Nota all'art. 79: - Si riporta il testo dell'art. 160 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 160 (Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'). - 1. La domanda deve contenere: a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo. 2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli. 3. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'art. 51; b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile; c) la designazione dell'inventore; d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201; 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tal caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.»