Art. 8 
 
(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 11,  comma  4,  del  Codice,  le  parole:  "e  quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza" sono soppresse. 
 
 
          Nota all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11  del  citato  d.lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 11. (Marchio collettivo). -  1.  I  soggetti  che
          svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la
          qualita'  di  determinati  prodotti  o   servizi,   possono
          ottenere la registrazione per appositi marchi  come  marchi
          collettivi ed hanno la  facolta'  di  concedere  l'uso  dei
          marchi stessi a produttori o commercianti. 
              2.  I  regolamenti   concernenti   l'uso   dei   marchi
          collettivi, i  controlli  e  le  relative  sanzioni  devono
          essere  allegati  alla   domanda   di   registrazione;   le
          modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura
          dei titolari all'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi  per
          essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. 
              3. Le disposizioni dei commi 1  e  2  sono  applicabili
          anche ai marchi collettivi stranieri registrati  nel  Paese
          di origine. 
              4.  In  deroga  all'art.  13,  comma  1,   un   marchio
          collettivo puo' consistere in segni o indicazioni  che  nel
          commercio possono  servire  per  designare  la  provenienza
          geografica dei prodotti o servizi. In tal  caso,  peraltro,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi  puo'  rifiutare,  con
          provvedimento motivato, la registrazione  quando  i  marchi
          richiesti  possano  creare  situazioni  di   ingiustificato
          privilegio o comunque recare pregiudizio allo  sviluppo  di
          altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano
          brevetti e marchi  ha  facolta'  di  chiedere  al  riguardo
          l'avviso  delle  amministrazioni  pubbliche,  categorie   e
          organi interessati o competenti.  L'avvenuta  registrazione
          del marchio collettivo costituito da  nome  geografico  non
          autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio
          del nome stesso, purche' quest'uso sia conforme ai principi
          della correttezza professionale. 
              5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte  le  altre
          disposizioni del presente codice in quanto non  contrastino
          con la natura di essi.»