Art. 80 (Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 161, comma 2, del Codice e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale facolta' puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.".
Nota all'art. 80: - Si riporta il testo dell'art. 161 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. 2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta' puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto. 3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.»