Art. 80
(Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 161, comma 2, del Codice e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale facolta' puo' essere esercitata dal
richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla
concessione del brevetto.".
Nota all'art. 80:
- Si riporta il testo dell'art. 161 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e divisione della
domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola
invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato,
assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una
sola invenzione, con facolta' di presentare, per le
rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno
effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facolta'
puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza
dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima
che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del
brevetto.
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il
termine assegnato dall'Ufficio.»