Art. 81 
 
(Modifica dell'articolo 162 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 162 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 162 
 
     (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico) 
 
1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico  non  accessibile
al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto
in maniera tale da consentire ad un esperto  in  materia  di  attuare
l'invenzione stessa  oppure  implica  l'uso  di  tale  materiale,  la
descrizione e' ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma
3, soltanto se: 
a) il materiale biologico e'  stato  depositato  presso  un  ente  di
deposito riconosciuto  non  oltre  la  data  di  presentazione  della
domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli  enti  di  deposito
internazionali che abbiano acquisito  tale  qualificazione  ai  sensi
dell'articolo 7  del  Trattato  di  Budapest,  del  28  aprile  1977,
ratificato con legge 14 ottobre  1985,  n.  610,  sul  riconoscimento
internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura
in  materia  di  brevetti,  di  seguito  denominato:   'Trattato   di
Budapest'; 
b)  sulle  caratteristiche  del  materiale  biologico  depositato  la
domanda depositata fornisce tutte le informazioni  rilevanti  di  cui
dispone il depositante; 
c) nella domanda di brevetto sono  precisati  il  nome  dell'ente  di
deposito e il numero di registrazione del deposito. 
2. Le indicazioni di cui al  comma  1,  lettera  c),  possono  essere
comunicate entro un termine di 16 mesi  a  decorrere  dalla  data  di
deposito della domanda  o  precedentemente  nel  caso  di  anticipata
accessibilita' al pubblico o notifica a terzi ai sensi  dell'articolo
53, commi 3 e 4. 
3. Fermo restando il disposto dell'articolo  53,  commi  2,  3  e  4,
l'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante  il
rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e'
rilasciato solo ad un esperto indipendente: 
a) a partire dalla  data  di  accessibilita'  al  pubblico  ai  sensi
dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto; 
b) per un periodo di 20 anni a  decorrere  dalla  data  del  deposito
della domanda di  brevetto,  in  caso  di  rifiuto  o  di  ritiro  di
quest'ultima. 
4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente  si  impegna
per la durata degli effetti del brevetto: 
a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico
depositato o di materiali da esso derivati; e 
b) ad utilizzare campioni del materiale  biologico  depositato  o  di
materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno
che  il  richiedente  o  il  titolare  del   brevetto   non   rinunci
esplicitamente a tale impegno. 
5. L'esperto designato e' responsabile  solidalmente  per  gli  abusi
commessi dal richiedente. 
6. Se  il  materiale  biologico  depositato  ai  sensi  del  presente
articolo  non  e'  piu'  disponibile  presso   l'ente   di   deposito
riconosciuto, e' consentito un  nuovo  deposito  del  materiale  alle
stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest. 
7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una  dichiarazione
firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che  e'
oggetto del nuovo deposito e' identico a quello oggetto del  deposito
iniziale.".