Art. 82 (Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 163, comma 1, del Codice, le parole: "che ha rilasciato il brevetto di base" sono soppresse. 2. All'articolo 163, comma 2, lettera d), del Codice, le parole: "numero o data" sono sostituite dalle seguenti: "numero e data".
Nota all'art. 82: - Si riporta il testo dell'art. 163 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 163 (Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. 2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: a) nome e indirizzo del richiedente; b) numero del brevetto di base; c) titolo dell'invenzione; d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa; e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.»