Art. 82
(Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 163, comma 1, del Codice, le parole: "che ha
rilasciato il brevetto di base" sono soppresse.
2. All'articolo 163, comma 2, lettera d), del Codice, le parole:
"numero o data" sono sostituite dalle seguenti: "numero e data".
Nota all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 163 (Domanda di certificato complementare per i
medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. La domanda
di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi con riferimento alla
autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno
i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell'invenzione;
d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in
commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita'
risulta dall'autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima
autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.»