Art. 82 
 
(Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  163,  comma  1,  del  Codice,  le  parole:  "che  ha
rilasciato il brevetto di base" sono soppresse. 
2. All'articolo 163, comma 2, lettera  d),  del  Codice,  le  parole:
"numero o data" sono sostituite dalle seguenti: "numero e data". 
 
 
          Nota all'art. 82: 
              - Si riporta il testo dell'art. 163 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 163 (Domanda di certificato complementare  per  i
          medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. La  domanda
          di certificato  deve  essere  depositata  presso  l'Ufficio
          italiano   brevetti   e   marchi   con   riferimento   alla
          autorizzazione di immissione in commercio del prodotto. 
              2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno
          i seguenti dati concernenti la domanda di certificato: 
                a) nome e indirizzo del richiedente; 
                b) numero del brevetto di base; 
                c) titolo dell'invenzione; 
                d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in
          commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita'
          risulta dall'autorizzazione stessa; 
                e)  se  del  caso,  numero   e   data   della   prima
          autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.»