Art. 83 (Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice, la parola: "cartteristiche" e' sostituita dalla seguente: "caratteristiche". 2. All'articolo 164, comma 2, del Codice, le lettera g) e' soppressa. 3. All'articolo 164, comma 3, del Codice, le parole: "al comma 2, lettere b), d) ed e)," sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2, lettere d) ed e)," ; le parole: "comma 2, lettere c) e g)," sono sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera c),".
Nota all'art. 83: - Si riporta il testo dell'art. 164 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 164 (Domanda di privativa per varieta' vegetale). - 1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varieta' appartiene; c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia; d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale; e) l'eventuale rivendicazione della priorita'; f) l'elenco dei documenti allegati. 2. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta' ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente; b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle sue caratteristiche specifiche; c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera e' corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario; d) la dichiarazione di cui all'art. 165; e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente rivendicate; f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201; g) (soppressa) 3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'. 4. La varieta' e' descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa e' stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari conosciute. 5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione proposta dal costitutore. 6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'art. 107, e' indicata la varieta' iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.»