Art. 83 
 
(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 164, comma 2, lettera  b),  del  Codice,  la  parola:
"cartteristiche" e' sostituita dalla seguente: "caratteristiche". 
2. All'articolo 164, comma 2, del Codice, le lettera g) e' soppressa. 
3. All'articolo 164, comma 3, del Codice, le  parole:  "al  comma  2,
lettere b), d) ed e)," sono sostituite dalle seguenti: "al  comma  2,
lettere d) ed e)," ; le parole: "comma 2,  lettere  c)  e  g),"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera c),". 
 
 
          Nota all'art. 83: 
              - Si riporta il testo dell'art. 164 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 164 (Domanda di privativa per varieta' vegetale).
          - 1. La domanda di privativa  per  varieta'  vegetale  deve
          contenere: 
                a) l'identificazione del  richiedente  ed  anche  del
          mandatario, se vi sia; 
                b) l'indicazione in italiano ed in latino del  genere
          o della specie cui la varieta' appartiene; 
                c)  la  denominazione   proposta,   specificando   se
          trattasi di codice o di nome di fantasia; 
                d)  il  nome  e  la  nazionalita'  dell'autore  della
          varieta' vegetale; 
                e) l'eventuale rivendicazione della priorita'; 
                f) l'elenco dei documenti allegati. 
              2. Alla domanda devono essere uniti: 
                a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di
          varieta'  ibrida,   a   richiesta   del   costitutore,   le
          informazioni relative ai componenti  genealogici  non  sono
          messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente; 
                b)  la  riproduzione   fotografica   della   varieta'
          vegetale e delle sue caratteristiche specifiche; 
                c) ogni informazione e documentazione ritenuta  utile
          ai fini dell'esame della  domanda,  e,  in  particolare,  i
          risultati  degli  esami  in  coltura   eventualmente   gia'
          intrapresi  in  Italia  o  all'estero.  La   documentazione
          redatta in lingua straniera e' corredata da una  traduzione
          in lingua italiana, dichiarata conforme dal  richiedente  o
          dal suo mandatario; 
                d) la dichiarazione di cui all'art. 165; 
                e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente
          rivendicate; 
                f) quando vi sia  mandatario,  l'atto  di  nomina  ai
          sensi dell'art. 201; 
                g) (soppressa) 
              3. I documenti indicati al comma 2, lettere d)  ed  e),
          possono essere depositati successivamente, ma non oltre  il
          termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti
          indicati al comma 2, lettera c), possono essere  presentate
          successivamente ma non oltre la data d'inizio  delle  prove
          di coltivazione della varieta'. 
              4.  La  varieta'  e'  descritta  in  modo  da   mettere
          chiaramente in evidenza in  quale  maniera  essa  e'  stata
          ottenuta e quali sono i caratteri di natura  morfologica  o
          fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari
          conosciute. 
              5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione
          proposta dal costitutore. 
              6. Se trattasi di varieta' essenzialmente  derivata  ai
          sensi del comma 4 dell'art. 107, e'  indicata  la  varieta'
          iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente  modificata
          sono  indicati  l'origine  e  la  natura   della   modifica
          genetica.»