Art. 83
(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 164, comma 2, lettera b), del Codice, la parola:
"cartteristiche" e' sostituita dalla seguente: "caratteristiche".
2. All'articolo 164, comma 2, del Codice, le lettera g) e' soppressa.
3. All'articolo 164, comma 3, del Codice, le parole: "al comma 2,
lettere b), d) ed e)," sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2,
lettere d) ed e)," ; le parole: "comma 2, lettere c) e g)," sono
sostituite dalle seguenti: "comma 2, lettera c),".
Nota all'art. 83:
- Si riporta il testo dell'art. 164 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 164 (Domanda di privativa per varieta' vegetale).
- 1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve
contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del
mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere
o della specie cui la varieta' appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se
trattasi di codice o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalita' dell'autore della
varieta' vegetale;
e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
f) l'elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di
varieta' ibrida, a richiesta del costitutore, le
informazioni relative ai componenti genealogici non sono
messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varieta'
vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile
ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i
risultati degli esami in coltura eventualmente gia'
intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione
redatta in lingua straniera e' corredata da una traduzione
in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o
dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all'art. 165;
e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente
rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai
sensi dell'art. 201;
g) (soppressa)
3. I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e),
possono essere depositati successivamente, ma non oltre il
termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti
indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate
successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove
di coltivazione della varieta'.
4. La varieta' e' descritta in modo da mettere
chiaramente in evidenza in quale maniera essa e' stata
ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o
fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari
conosciute.
5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione
proposta dal costitutore.
6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai
sensi del comma 4 dell'art. 107, e' indicata la varieta'
iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente modificata
sono indicati l'origine e la natura della modifica
genetica.»