Art. 84 (Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 166, comma 1, del Codice, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali;".
Nota all'art. 84: - Si riporta il testo dell'art. 166 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 166 (Domanda di denominazione varietale). - 1. La denominazione proposta per la nuova varieta': a) deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali; b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; c) non deve contenere nomi geografici.»