Art. 84
(Modifiche all'articolo 166 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 166, comma 1, del Codice, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
" a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del
regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e
occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione
dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali;".
Nota all'art. 84:
- Si riporta il testo dell'art. 166 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 166 (Domanda di denominazione varietale). - 1. La
denominazione proposta per la nuova varieta':
a) deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63
del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n.
637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di
amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta'
vegetali;
b) non deve risultare contraria alla legge,
all'ordine pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.»