Art. 85 
 
(Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 169, comma 2, del Codice, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:"Il documento di cessione del diritto  di  priorita'
puo' consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta  cessione
ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).". 
2. All'articolo  169  del  Codice,  dopo  comma  5  sono  inseriti  i
seguenti: 
" 5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata  presentata
al momento del deposito  della  domanda  di  brevetto  o  modello  di
utilita'  puo'  essere  presentata  anche  successivamente  entro  il
termine di 16 mesi dalla  data  della  prima  priorita'  rivendicata.
Entro lo stesso termine il richiedente puo' correggere i dati di  una
precedente dichiarazione di priorita', fermo restando che,  ove  tale
correzione modifichi la data della  prima  priorita'  rivendicata,  e
questa data sia  anteriore  a  quella  originariamente  indicata,  il
termine decorre dalla data effettiva di tale priorita',  anziche'  da
quella originariamente indicata. La rivendicazione di  priorita'  che
non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda
di disegno e modello o di marchio, puo' essere  presentata  entro  il
successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di  due  mesi
per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda. 
5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad  una
precedente dichiarazione di priorita' deve essere comunque depositata
nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della  domanda  di
brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita'.". 
 
 
          Nota all'art. 85: 
              - Si riporta il testo dell'art. 169 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 169 (Rivendicazione di priorita'). - 1. Quando si
          rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi dell'art. 4
          si deve unire copia della domanda  prioritaria  da  cui  si
          rilevino il nome del richiedente, l'entita' e  l'estensione
          del diritto di proprieta' industriale e la data in  cui  il
          deposito e' avvenuto. 
              2. Se il  deposito  e'  stato  eseguito  da  altri,  il
          richiedente deve anche dare la prova di essere successore o
          avente  causa  del  primo  depositante.  Il  documento   di
          cessione del diritto di priorita' puo'  consistere  in  una
          dichiarazione di cessione  o  avvenuta  cessione  ai  sensi
          dell'art. 196, comma 1, lettera a). 
              3. Quando all'estero siano  state  depositate  separate
          domande, in date diverse, per le varie parti di uno  stesso
          marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di
          priorita', per ognuna di esse, ancorche'  costituiscano  un
          tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una
          sola domanda siano rivendicate piu'  registrazioni  o  piu'
          depositi delle dette diverse parti di uno  stesso  marchio,
          alle nuove domande separate si applica l'art. 158, commi  1
          e 2. 
              4. Quando siano state depositate separate  domande,  in
          date diverse, per le varie parti di una stessa  invenzione,
          il diritto di priorita' puo'  essere  rivendicato  con  una
          unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso  che
          con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e  non
          si  riscontri  l'unita'  inventiva,  alle   nuove   domande
          separate e' applicabile l'art. 161. 
              5. Quando sia intervenuto il decreto  ministeriale  per
          la  protezione  temporanea  dei  nuovi  marchi  apposti  su
          prodotti o  su  materiali  inerenti  alla  prestazione  del
          servizio, che  hanno  figurato  in  una  esposizione  e  si
          rivendichino i diritti di  priorita'  per  tale  protezione
          temporanea, il richiedente deve allegare  alla  domanda  di
          registrazione  un  certificato  del  comitato  esecutivo  o
          direttivo o della presidenza  dell'esposizione,  avente  il
          contenuto prescritto nel relativo regolamento 
              5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata
          presentata  al  momento  del  deposito  della  domanda   di
          brevetto o modello di utilita' puo' essere presentata anche
          successivamente entro il termine  di  16  mesi  dalla  data
          della prima priorita' rivendicata. Entro lo stesso  termine
          il richiedente puo' correggere i  dati  di  una  precedente
          dichiarazione di priorita', fermo restando  che,  ove  tale
          correzione  modifichi  la  data   della   prima   priorita'
          rivendicata,  e  questa  data  sia   anteriore   a   quella
          originariamente indicata, il  termine  decorre  dalla  data
          effettiva   di   tale   priorita',   anziche'   da   quella
          originariamente indicata. La  rivendicazione  di  priorita'
          che non sia stata presentata al momento della presentazione
          della domanda di disegno  e  modello  o  di  marchio,  puo'
          essere presentata entro il successivo termine  di  un  mese
          per i disegni e modelli e di due mesi per  i  marchi  dalla
          data di presentazione di detta domanda. 
              5-ter. L'istanza di correzione di cui  al  comma  5-bis
          relativa ad una precedente dichiarazione di priorita'  deve
          essere comunque depositata  nel  termine  di  quattro  mesi
          dalla data  di  deposito  della  domanda  di  brevetto  per
          invenzione industriale o per modello di utilita'. 
              6.  La  brevettazione  o   la   registrazione   vengono
          effettuate senza menzione della  priorita',  qualora  entro
          sei mesi dalla data di deposito della domanda  non  vengano
          prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui  al  comma
          1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per
          deposito di tali documenti e' di  sedici  mesi  dalla  data
          della domanda anteriore, di cui si rivendica la  priorita',
          se tale termine e' piu' favorevole al richiedente. 
              7. Qualora la priorita' di un  deposito  compiuta  agli
          effetti  delle  convenzioni  internazionali  vigenti  venga
          comunque rifiutata, nel titolo  di  proprieta'  industriale
          deve farsi analoga annotazione del rifiuto. 
              8. La rivendicazione  di  priorita'  nella  domanda  di
          privativa per nuova varieta' vegetale e'  rifiutata  se  e'
          effettuata dopo il termine di dodici  mesi  dalla  data  di
          deposito della prima domanda e se il richiedente non ne  ha
          diritto. Qualora priorita'  sia  rifiutata  non  se  ne  fa
          menzione nella privativa.»