Art. 86
(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 170, comma 1, lettera a), del Codice le parole: "12,
comma 1, lettera a), " sono soppresse.
2. All'articolo 170, comma 1, del Codice, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: "b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che
l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli
45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata
con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso
qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base
delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia
certa alla stregua del notorio.".
3. All'articolo 170, comma 1, lettera e), del Codice, dopo le parole:
"articolo 31" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 33-bis".
4. All'articolo 170, comma 1, lettera d), del Codice, le parole:
"consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 3-bis e seguenti".
5. All'articolo 170 del Codice, dopo il comma 3 sono aggiunti i
seguenti:
" 3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti
nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche' sulla osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una
Commissione consultiva composta da:
a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la
presiede;
b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di
varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;
c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente
in materia di privative per nuove varieta' vegetali;
d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di
varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria,
designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e'
richiesta la designazione di un supplente.
3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate
dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di cui al comma 1, lettera e).
3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti
possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo
gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere
chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per
l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.
3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo'
sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o
i loro rappresentanti.
3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle
sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche'
dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del
richiedente.
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della
proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali,
comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.".
Nota all'art. 86:
- Si riporta il testo dell'art. 170 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle
domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita'
formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'art.
11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola,
figura o segno possono essere registrati come marchio a
norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma
1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui
all'art. 3;
b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che
l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto
dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di
validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la
ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza
di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle
stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure
sia certa alla stregua del notorio.
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della
domanda sia conforme alle prescrizioni dell'art. 31 e
dell'art. 33 bis;
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita'
previsti nella sezione VIII del capo II del citato d. lgs.
n.30 del 2005 , nonche' l'osservanza delle disposizioni di
cui all'art. 114 della stessa sezione. L'esame di tali
requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, il quale formula parere vincolante,
avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e
seguenti. La Commissione opera osservando le norme di
procedura dettate con apposito regolamento di
funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei
requisiti, il Ministero delle politiche agricole e
forestali puo' chiedere al titolare o al suo avente causa
il materiale di riproduzione o di moltiplicazione
necessario per effettuare il controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori,
che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto
dall'art. 87, esclusi i requisiti di validita' fino a
quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con
decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a
quelli agroalimentari di prima trasformazione, che
utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette
l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime
il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della relativa richiesta.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra
indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai
sensi dell'art. 173, comma 7.
3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita'
previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche'
sulla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 114 e'
espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per mezzo di una Commissione consultiva
composta da:
a) direttore generale della competitivita' per lo
sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che la presiede;
b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali che, in caso di impedimento del
presidente, ne fa le veci;
c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, competente in materia di privative per nuove
varieta' vegetali;
d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi;
e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
t) direttore di un Istituto di ricerca e
sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.
3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da
b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente.
3-quater. Le funzioni di segretario della commissione
sono esercitate dal funzionario del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma
1, lettera e).
3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3
anni e i suoi componenti possono essere confermati; la
partecipazione avviene a titolo gratuito senza
corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono
essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in
volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti
qualificati nella materia.
3-septies. La commissione, prima di esprimere il
proprio parere, puo' sentire, di propria iniziativa o su
loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.
3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione
delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni
eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali
rilievi ed osservazioni del richiedente.
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono definite le
disposizioni attuative del Codice della proprieta'
industriale in materia di nuove varieta' vegetali,
comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.»