Art. 86 
 
(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 170, comma 1, lettera a), del Codice le parole:  "12,
comma 1, lettera a), " sono soppresse. 
2. All'articolo 170, comma 1, del Codice, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: "b) per le invenzioni ed i modelli  di  utilita'  che
l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli
45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove  sia  disciplinata
con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso
qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente  sulla  base
delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure  sia
certa alla stregua del notorio.". 
3. All'articolo 170, comma 1, lettera e), del Codice, dopo le parole:
"articolo 31" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 33-bis". 
4. All'articolo 170, comma 1, lettera  d),  del  Codice,  le  parole:
"consultiva istituita dall'articolo 18  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 12  agosto  1975,  n.  974"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di cui ai commi 3-bis e seguenti". 
5. All'articolo 170 del Codice, dopo  il  comma  3  sono  aggiunti  i
seguenti: 
" 3-bis. Il parere vincolante sui  requisiti  di  validita'  previsti
nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche'  sulla  osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal  Ministero
delle politiche agricole alimentari e  forestali  per  mezzo  di  una
Commissione consultiva composta da: 
a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  che  la
presiede; 
b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie,  sementi  e  registri  di
varieta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci; 
c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  competente
in materia di privative per nuove varieta' vegetali; 
d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
e) funzionario dell'Ufficio  biotecnologie,  sementi  e  registri  di
varieta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali; 
f) direttore di un Istituto di  ricerca  e  sperimentazione  agraria,
designato  dal  Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali. 
3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b)  ad  f),  e'
richiesta la designazione di un supplente. 
3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate
dal funzionario del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali di cui al comma 1, lettera e). 
3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i  suoi  componenti
possono  essere  confermati;  la  partecipazione  avviene  a   titolo
gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
3-sexies.  Su  richiesta  motivata  del  presidente  possono   essere
chiamati a fare parte della commissione, di  volta  in  volta  e  per
l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia. 
3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo'
sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o
i loro rappresentanti. 
3-octies.  Il  parere  e'  corredato   con   la   indicazione   delle
sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche'
dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del
richiedente. 
3-nonies. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sono definite le disposizioni attuative del  Codice  della
proprieta'  industriale  in  materia  di  nuove  varieta'   vegetali,
comprensive  delle  disposizioni   relative   alla   nomina   ed   al
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.". 
 
 
          Nota all'art. 86: 
              - Si riporta il testo dell'art. 170 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 170 (Esame delle domande).  -  1.  L'esame  delle
          domande, delle quali sia stata riconosciuta la  regolarita'
          formale, e' rivolto ad accertare: 
                a) per i marchi: se puo' trovare applicazione  l'art.
          11 quando si tratta di marchi  collettivi;  se  la  parola,
          figura o segno possono essere  registrati  come  marchio  a
          norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14,  comma
          1, lettere a) e b); se  concorrono  le  condizioni  di  cui
          all'art. 3; 
                b) per le invenzioni ed i  modelli  di  utilita'  che
          l'oggetto della domanda  sia  conforme  a  quanto  previsto
          dagli  articoli  45,  50  e  82,  inclusi  i  requisiti  di
          validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la
          ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza
          di essi risulti assolutamente  evidente  sulla  base  delle
          stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente  oppure
          sia certa alla stregua del notorio. 
                c) per  i  disegni  e  modelli  che  l'oggetto  della
          domanda sia  conforme  alle  prescrizioni  dell'art.  31  e
          dell'art. 33 bis; 
                d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita'
          previsti nella sezione VIII del capo II del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 , nonche' l'osservanza delle disposizioni  di
          cui all'art. 114 della  stessa  sezione.  L'esame  di  tali
          requisiti  e'  compiuto  dal  Ministero   delle   politiche
          agricole e forestali, il quale formula  parere  vincolante,
          avvalendosi della commissione  di  cui  ai  commi  3-bis  e
          seguenti. La  Commissione  opera  osservando  le  norme  di
          procedura   dettate    con    apposito    regolamento    di
          funzionamento. Al  fine  di  accertare  la  permanenza  dei
          requisiti,  il  Ministero  delle   politiche   agricole   e
          forestali puo' chiedere al titolare o al suo  avente  causa
          il  materiale  di   riproduzione   o   di   moltiplicazione
          necessario per effettuare il controllo; 
                e) per le topografie dei prodotti  a  semiconduttori,
          che l'oggetto della domanda sia conforme a quello  previsto
          dall'art. 87, esclusi  i  requisiti  di  validita'  fino  a
          quando non si sia provveduto  a  disciplinare  l'esame  con
          decreto ministeriale. 
              2. Per i marchi  relativi  a  prodotti  agricoli  ed  a
          quelli  agroalimentari   di   prima   trasformazione,   che
          utilizzano denominazioni geografiche,  l'Ufficio  trasmette
          l'esemplare del marchio ed  ogni  altra  documentazione  al
          Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime
          il parere di competenza entro dieci giorni  dalla  data  di
          ricevimento della relativa richiesta. 
              3. Qualora  non  si  riscontrino  le  condizioni  sopra
          indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede  ai
          sensi dell'art. 173, comma 7. 
              3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di  validita'
          previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche'
          sulla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 114  e'
          espresso dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e  forestali  per  mezzo  di  una  Commissione   consultiva
          composta da: 
                a) direttore generale  della  competitivita'  per  lo
          sviluppo rurale  del  Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, che la presiede; 
                b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e
          registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali che,  in  caso  di  impedimento  del
          presidente, ne fa le veci; 
                c)  responsabile  dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi,  competente  in  materia  di  privative  per  nuove
          varieta' vegetali; 
                d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti
          e marchi; 
                e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi  e
          registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole
          alimentari e forestali; 
                t)  direttore   di   un   Istituto   di   ricerca   e
          sperimentazione  agraria,  designato  dal  Ministro   delle
          politiche agricole alimentari e forestali. 
              3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis,  lettere  da
          b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente. 
              3-quater. Le funzioni di segretario  della  commissione
          sono  esercitate  dal  funzionario  del   Ministero   delle
          politiche agricole alimentari e forestali di cui  al  comma
          1, lettera e). 
              3-quinquies. La commissione,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in  carica  3
          anni e i suoi  componenti  possono  essere  confermati;  la
          partecipazione   avviene   a    titolo    gratuito    senza
          corresponsione di emolumenti  e  al  suo  funzionamento  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              3-sexies. Su richiesta motivata del presidente  possono
          essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in
          volta  e  per  l'esame  di  specifiche  questioni,  esperti
          qualificati nella materia. 
              3-septies.  La  commissione,  prima  di  esprimere   il
          proprio parere, puo' sentire, di propria  iniziativa  o  su
          loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti. 
              3-octies. Il parere e'  corredato  con  la  indicazione
          delle sperimentazioni, delle metodologie e delle  ispezioni
          eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli  eventuali
          rilievi ed osservazioni del richiedente. 
              3-nonies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari  e   forestali,   sono   definite   le
          disposizioni  attuative   del   Codice   della   proprieta'
          industriale  in  materia  di   nuove   varieta'   vegetali,
          comprensive delle disposizioni relative alla nomina  ed  al
          funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.»