Art. 87
(Inserimento di disposizioni in materia di invenzioni
biotecnologiche)
1. Dopo l'articolo 170 del Codice e' inserito il seguente:
"Art. 170-bis
(Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della
brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire
quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), puo'
richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le
biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o
vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto
della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine,
consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di
importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo
biologico dal quale e' stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per
oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere
corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo
e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale
materiale, in base alla normativa vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per
oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o
organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una
dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi
riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o
comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e
di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio
2003, n. 224.
5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da parte
dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio
nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale,
avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo
economico, sono disciplinati l'ambito e le modalita' per l'esercizio
della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998,
riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di
bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di
origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo
consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della
ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attivita' di
produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse
proprieta' siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente
biologici e ferma restando la possibilita' di vendita diretta da
parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale
attivita' agricola.
7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilita'
dell'invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle
dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel caso di
riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilita' di cui agli
articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la
domanda.".