Art. 88
(Inserimento di disposizioni penali in materia di invenzioni
biotecnologiche)
1. Dopo l'articolo 170-bis del Codice e' inserito il seguente:
"Art. 170-ter
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di
brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine
umana, essendo a conoscenza del fatto che esso e' stato prelevato
ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne
puo' disporre, e' punito e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella
dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2, attesta
falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale
o vegetale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 100.000 di euro.
3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza
materiale biologico contenente microrganismi o organismi
geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il
rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000
di euro.
4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente
articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate
nella loro entita', tenendo conto, oltre che dei criteri di cui
all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689."