Art. 89 
 
(Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 173, comma 8, del Codice, le parole: "e a  depositare
i disegni non acclusi" sono soppresse. 
2.  All'articolo  173,  comma  10,  del  Codice,  dopo   la   parola:
"registrazione" sono inserite le seguenti: ", nonche' le raccolte dei
titoli di proprieta' industriale e le raccolte delle domande". 
3. All'articolo 173, comma 10, del Codice le parole: "delle  domande,
delle descrizioni e  dei  singoli  disegni  ad  essa  allegati"  sono
sostituite dalle seguenti:  "degli  atti  e  dei  documenti  in  essi
contenuti". 
 
 
          Nota all'art. 89: 
              - Si riporta il testo dell'art. 173 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 173 (Rilievi). - 1. I rilievi ai quali dia  luogo
          l'esame  delle  domande  e  delle  istanze  devono   essere
          comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine
          per la risposta non inferiore a  due  mesi  dalla  data  di
          ricezione della comunicazione. 
              2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali  dia
          luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varieta'
          vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione
          di un termine, non superiore a sei mesi, per  la  risposta.
          Nel caso in cui il rilievo riguardi  la  denominazione,  la
          nuova  proposta   e'   corredata   da   una   dichiarazione
          integrativa includente anche la dichiarazione di  cui  alla
          lettera e), del comma 1, dell'art.  165.  L'ufficio  ed  il
          Ministero  delle  politiche   agricole   e   forestali   si
          comunicano reciprocamente  le  osservazioni  ed  i  rilievi
          trasmessi al richiedente e le risposte ricevute. 
              3. Quando, a causa di  irregolarita'  nel  conferimento
          del mandato, di cui all'art. 201, il mancato adempimento ai
          rilievi comporta il rigetto delle domande e  delle  istanze
          connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente. 
              4.  Quando  il  termine  sia  decorso  senza  che   sia
          pervenuta risposta ai rilievi, la domanda  o  l'istanza  e'
          respinta con provvedimento, da notificare al titolare della
          domanda stessa o dell'istanza con raccomandata  con  avviso
          di  ricevimento.  Tuttavia,  se  il  rilievo  concerne   la
          rivendicazione di  un  diritto  di  priorita',  la  mancata
          risposta  comporta  esclusivamente  la  perdita   di   tale
          diritto. 
              5. La domanda di privativa per nuova varieta'  vegetale
          e' rifiutata: 
                a)  in  caso   di   mancata   risposta   ai   rilievi
          dell'ufficio e del Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali nei termini stabiliti; 
                b) in caso di mancata consegna dei materiali  per  le
          prove varietali ai sensi dell'art. 165,  comma  1,  lettera
          c), salvo che la mancata consegna sia dipesa  da  causa  di
          forza maggiore; 
                c) in caso di assenza di uno dei  requisiti  previsti
          dall'art. 170, comma 1, lettera d). 
              6. Se  la  domanda  di  privativa  per  nuova  varieta'
          vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il  compenso
          dovuto per i controlli tecnici e'  rimborsato  solo  quando
          non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti. 
              7. Prima di respingere in tutto o in parte una  domanda
          o una istanza ad essa connessa, per motivi  che  non  siano
          stati oggetto di rilievi ai sensi del  comma  1,  l'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi  assegna  al  richiedente  il
          termine di due mesi  per  formulare  osservazioni.  Scaduto
          detto termine, se non sono state presentate osservazioni  o
          l'Ufficio  ritiene  di   non   potere   accogliere   quelle
          presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in  tutto  o
          in parte. 
              8. Per le domande di brevetto internazionale  l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di  cui
          all'art. 14 del Trattato  di  cooperazione  in  materia  di
          brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio
          1978, n.  260,  invita  il  richiedente  ad  effettuare  le
          eventuali  correzioni  fissando  all'uopo  un  termine  non
          superiore a  mesi  tre,  ferma  restando  l'osservanza  del
          termine per la trasmissione dell'esemplare originale  della
          domanda  internazionale,  previsto  dalla  regola  22   del
          regolamento di esecuzione del Trattato di  cooperazione  in
          materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti  e  marchi
          dichiara che la domanda s'intende  ritirata  nelle  ipotesi
          previste dall'art.  14  del  Trattato  di  cooperazione  in
          materia di brevetti. 
              9. Qualora la domanda sia accolta,  l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo. 
              10. I fascicoli degli atti  e  dei  documenti  relativi
          alle domande di brevettazione o di  registrazione  ,nonche'
          le raccolte dei  titoli  di  proprieta'  industriale  e  le
          raccolte  delle  domande   sono   conservati   dall'Ufficio
          italiano  brevetti  e  marchi  fino  a  dieci   anni   dopo
          l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo  la  scadenza
          di tale termine  l'Ufficio  puo'  distruggere  i  fascicoli
          anche senza il  parere  dell'Archivio  centrale  di  Stato,
          previa  acquisizione   informatica   su   dispositivi   non
          alterabili degli originali, degli atti e dei  documenti  in
          essi contenuti.»