Art. 9 
 
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,
                               n. 30) 
 
1. L'articolo 12 del Codice e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 12 
 
                              (Novita') 
 
1. Non possono  costituire  oggetto  di  registrazione  come  marchio
d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: 
 a) siano identici o simili ad un segno  gia'  noto  come  marchio  o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o prestati da altri per prodotti o servizi identici o  affini,  se  a
causa dell'identita' o somiglianza tra i  segni  e  dell'identita'  o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in  un  rischio
di associazione fra i  due  segni.  Si  considera  altresi'  noto  il
marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di  Parigi
per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma 14
luglio 1967, ratificato  con  legge  28  aprile  1976,  n.  424,  sia
notoriamente conosciuto presso  il  pubblico  interessato,  anche  in
forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione
del  marchio.  L'uso  precedente  del  segno,  quando   non   importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la novita', ma il terzo preutente ha diritto di  continuare  nell'uso
del marchio, anche  ai  fini  della  pubblicita',  nei  limiti  della
diffusione locale, nonostante la registrazione  del  marchio  stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del  suo  dante
causa non e' di ostacolo alla registrazione; 
 b) siano identici  o  simili  a  un  segno  gia'  noto  come  ditta,
denominazione o ragione sociale,  insegna  e  nome  a  dominio  usato
nell'attivita' economica, o altro segno distintivo adottato da altri,
se a causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita'
o affinita' fra l'attivita'  d'impresa  da  questi  esercitata  ed  i
prodotti o servizi  per  i  quali  il  marchio  e'  registrato  possa
determinarsi un rischio di  confusione  per  il  pubblico,  che  puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso
precedente del segno,  quando  non  importi  notorieta'  di  esso,  o
importi notorieta' puramente locale, non  toglie  la  novita'.  L'uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo  dante  causa
non e' di ostacolo alla registrazione; 
 c) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato
o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata  in  data
anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di  un  diritto
di priorita' o di  una  valida  rivendicazione  di  preesistenza  per
prodotti o servizi identici; 
 d) siano identici o simili ad un marchio gia'  da  altri  registrato
nello Stato o  con  efficacia  nello  Stato,  in  seguito  a  domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da  data  anteriore  in
forza di un diritto di priorita' o di una  valida  rivendicazione  di
preesistenza per prodotti o servizi identici o  affini,  se  a  causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita'
fra  i  prodotti  o  i  servizi  possa  determinarsi  un  rischio  di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in  un  rischio
di associazione fra i due segni; 
 e) siano identici o simili ad un marchio gia'  da  altri  registrato
nello Stato o  con  efficacia  nello  Stato,  in  seguito  a  domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da  data  anteriore  in
forza di un diritto di priorita' o di una  valida  rivendicazione  di
preesistenza per prodotti o  servizi  anche  non  affini,  quando  il
marchio anteriore goda  nella  Comunita',  se  comunitario,  o  nello
Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza  giusto
motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere  distintivo  o
dalla rinomanza del segno anteriore  o  recherebbe  pregiudizio  agli
stessi; 
 f)  siano  identici  o  simili  ad  un  marchio  gia'   notoriamente
conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione  di  Parigi
per la  protezione  della  proprieta'  industriale,  per  prodotti  o
servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui  alla
lettera e). 
2. Nei casi di cui alle lettere e), d) ed e), non toglie  la  novita'
il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre  se
si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto  per
non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullita'. 
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere e),  d)  ed  e),  le  domande
anteriori sono  assimilate  ai  marchi  anteriori  registrati,  sotto
riserva della conseguente registrazione.".