Art. 90 (Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 175 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.".
Nota all'art. 90: - Si riporta il testo dell'art. 175 del citato d. lgs. n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: «Art. 175 (Deposito delle osservazioni dei terzi). - 1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione. 2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione. 3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'art. 170, comma 1, lettera a).»