Art. 90 
 
(Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  175  del  Codice,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
"1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere  la  qualita'
di parte nella procedura di  registrazione,  indirizzare  all'Ufficio
italiano brevetti  e  marchi  osservazioni  scritte,  specificando  i
motivi per i quali un marchio deve  essere  escluso  d'ufficio  dalla
registrazione.". 
 
 
          Nota all'art. 90: 
              - Si riporta il testo dell'art. 175 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 , come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 175 (Deposito delle osservazioni dei terzi). - 1.
          Qualsiasi interessato puo',  senza  con  cio'  assumere  la
          qualita'  di  parte  nella  procedura   di   registrazione,
          indirizzare  all'Ufficio   italiano   brevetti   e   marchi
          osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali  un
          marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione. 
              2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti,
          sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate  al
          richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni  entro
          il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione. 
              3. Nel caso di marchio internazionale, le  osservazioni
          sono considerate dall'Ufficio italiano  brevetti  e  marchi
          solo al fine dell'esame  di  cui  all'art.  170,  comma  1,
          lettera a).»