Art. 91 
 
(Modifiche all'articolo 176 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo  176  del  Codice,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
"1.  1  soggetti  legittimati  ai  sensi  dell'articolo  177  possono
presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso
gli atti di cui alle lettere a),  b)  e  c),  la  quale,  a  pena  di
inammissibilita', deve essere scritta, motivata e  documentata  entro
il termine perentorio di tre mesi: 
a) dalla data di  pubblicazione  di  una  domanda  di  registrazione,
ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170,  comma  1,  lettera
a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza  di  accoglimento
passata in giudicato; 
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio,  la
cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma
2; 
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui  e'  avvenuta
la  pubblicazione  del  marchio  internazionale  nella   Gazette   de
l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle  des  Marques
Internationales.". 
2. All'articolo 176, comma 2, alinea, del Codice,  le  parole:  "deve
contenere a pena di inammissibilita'" sono sostituite dalle seguenti:
"e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere  a
pena di inammissibilita'". 
3. All'articolo 176, comma 5, del Codice, le parole: "lettere  d)  ed
e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere c) e d)". 
 
 
          Nota all'art. 91: 
              - Si riporta il testo dell'art. 176 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 176 (Deposito dell'opposizione). - 1. I  soggetti
          legittimati  ai  sensi  dell'art.  177  possono  presentare
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione  avverso
          gli atti di cui alle successive lettere a),  b)  e  c),  la
          quale, a pena di  inammissibilita',  deve  essere  scritta,
          motivata e documentata entro il termine perentorio  di  tre
          mesi: 
                a) dalla data di  pubblicazione  di  una  domanda  di
          registrazione, ritenuta  registrabile  ai  sensi  dell'art.
          170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta  registrabile  in
          base a sentenza di accoglimento passata in giudicato; 
                b) dalla data di pubblicazione della registrazione di
          un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi
          dell'art. 179, comma 2; 
                c) dal primo giorno del mese successivo a  quello  in
          cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale
          nella Gazette de l'Organisation Mondiale de  la  Propriete'
          Intellectuelle des Marques Internationales. 
              2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola  domanda
          o registrazione di marchio, e' ricevibile solo  se  redatta
          in  lingua  italiana   e   deve   contenere   a   pena   di
          inammissibilita': 
                a) in relazione al marchio oggetto  dell'opposizione,
          l'identificazione del richiedente,  il  numero  e  la  data
          della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi
          contro cui e' proposta l'opposizione; 
                b) in relazione al marchio o diritto  dell'opponente,
          l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui
          all'art. 12,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  nonche'  dei
          prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure
          del diritto di cui all'art. 8; 
                c) i motivi su cui si fonda l'opposizione. 
              3.  L'opposizione  si  considera  ritirata  se  non  e'
          comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro  i
          termini e con le modalita' stabiliti  dal  decreto  di  cui
          all'art. 226. 
              4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro  il
          termine perentorio di due mesi dalla data di  scadenza  del
          termine  per   il   raggiungimento   di   un   accordo   di
          conciliazione di cui all'art. 178, comma 1: 
                a)  copia  della  domanda  o   del   certificato   di
          registrazione del marchio su cui e'  basata  l'opposizione,
          ove non si tratti di domande o di certificati nazionali  e,
          se del caso,  la  documentazione  relativa  al  diritto  di
          priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia,  nonche'
          la loro traduzione  in  lingua  italiana;  nel  caso  della
          preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata  in
          relazione  a  domanda  od  a   registrazione   di   marchio
          comunitario; 
                b)  ogni  altra  documentazione  a  prova  dei  fatti
          addotti; 
                c)  la  documentazione  necessaria  a  dimostrare  la
          legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio
          anteriore non  risulti  a  suo  nome  dal  Registro  tenuto
          dall'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
                d) l'atto di nomina ai sensi  dell'art.  201,  se  e'
          stato nominato un mandatario. 
              5.  Con  l'opposizione   possono   farsi   valere   gli
          impedimenti  alla  registrazione   del   marchio   previsti
          dall'art. 12, comma 1, lettere c) e d), per tutti o per una
          parte dei prodotti o servizi per i quali e'  stata  chiesta
          la  registrazione,  e  la  mancanza   del   consenso   alla
          registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art.
          8.»