Art. 92 
 
(Modifiche all 'articolo 178  del  decreto  legislativo  10  febbraio
                            2005, n. 30) 
 
1. All'articolo  178  del  Codice,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
" 1. Entro due mesi dalla scadenza del termine  di  cui  all'articolo
176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti  e  marchi,  verificate  la
ricevibilita' e  l'ammissibilita'  dell'opposizione  ai  sensi  degli
articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione  al
richiedente ]a registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della
facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione  entro  due  mesi
dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza  comune  delle
parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di  attuazione
del presente Codice.". 
2. All'articolo  178  del  Codice,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
" 2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il  richiedente  che
abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi  2  e
4, lettere a), b) e c),  puo'  presentare  per  iscritto  le  proprie
deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.". 
3. All'articolo 178, comma 4, del Codice, le parole: "trenta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 
 
 
          Nota all'art. 92: 
              - Si riporta il testo dell'art. 178 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 178 (Esame dell'opposizione e  decisioni).  -  1.
          Entro due mesi dalla scadenza del termine di  cui  all'art.
          176,  comma  1,  l'Ufficio  italiano  brevetti  e   marchi,
          verificate    la    ricevibilita'    e     l'ammissibilita'
          dell'opposizione ai sensi degli articoli 148,  comma  1,  e
          176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente  la
          registrazione  con  l'avviso,  anche  all'opponente,  della
          facolta' di raggiungere un accordo di  conciliazione  entro
          due mesi dalla data  della  comunicazione,  prorogabili  su
          istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto
          dal regolamento di attuazione del presente Codice. 
              2. In assenza di accordo  ai  sensi  del  comma  1,  il
          richiedente che abbia ricevuto  la  documentazione  di  cui
          all'art. 176, commi 2 e  4,  lettere  a),  b)  e  c),  puo'
          presentare per  iscritto  le  proprie  deduzioni  entro  il
          termine all'uopo fissato dall'Ufficio. 
              3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio
          italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento,  invitare
          le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori
          documenti, deduzioni  od  osservazioni  in  funzione  delle
          allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. 
              4. Su istanza  del  richiedente,  l'opponente  che  sia
          titolare di marchio anteriore registrato da  almeno  cinque
          anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio
          e' stato oggetto di uso effettivo, da parte sua  o  con  il
          suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato
          registrato e sui quali si fonda  l'opposizione,  o  che  vi
          siano i motivi legittimi per la mancata  utilizzazione.  In
          mancanza di tale prova, da fornire  entro  sessanta  giorni
          dalla  data  di   comunicazione   dell'istanza   da   parte
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,  l'opposizione  e'
          respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una  parte
          dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore  e'
          stato   registrato,   esso,   ai   soli   fini   dell'esame
          dell'opposizione, si considera registrato solo  per  quella
          parte di prodotti o servizi. 
              5. L'istanza del  richiedente  per  ottenere  la  prova
          dell'uso effettivo del marchio deve essere  presentata  non
          oltre la data di presentazione  delle  prime  deduzioni  ai
          sensi del comma 2. 
              6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio,
          le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa. 
              7.  Al  termine  del   procedimento   di   opposizione,
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione
          stessa respingendo la domanda di registrazione in  tutto  o
          in  parte  se  risulta  che  il  marchio  non  puo'  essere
          registrato per la totalita' o per una  parte  soltanto  dei
          prodotti  e  servizi  indicati  nella  domanda;   in   caso
          contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
          internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette
          rifiuto  definitivo  parziale  o  totale  ovvero   respinge
          l'opposizione,  dandone  comunicazione   all'Organizzazione
          mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).»