Art. 93 (Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 179, comma 1, del Codice dopo le parole: "legge 28 aprile 1976, n. 424" sono inserite le seguenti: "oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano,".
Nota all'art. 93: - Si riporta il testo dell'art. 179 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 179 (Estensione della protezione). - 1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, oppure in uno stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni. 2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.»