Art. 93 
 
(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 179, comma 1, del Codice dopo le  parole:  "legge  28
aprile 1976, n. 424" sono inserite le seguenti: "oppure in uno  Stato
estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano,". 
 
 
          Nota all'art. 93: 
              - Si riporta il testo dell'art. 179 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 179 (Estensione della protezione).  -  1.  Se  il
          richiedente intende estendere  la  protezione  del  marchio
          all'estero  ai  sensi  dell'Accordo  di   Madrid   per   la
          registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma
          del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
          424, oppure in uno stato estero  che  esige  la  preventiva
          registrazione  del  marchio  italiano,  l'Ufficio  italiano
          brevetti  e  marchi,  anche  se  e'  gia'  stata   proposta
          un'opposizione, procede alla registrazione ed  effettua  le
          relative annotazioni. 
              2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non  e'
          gia' stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione
          e'  accompagnata,  in  tale  caso,  dall'avviso  che   tale
          pubblicazione  e'  termine  iniziale   per   l'opposizione.
          L'accoglimento  dell'opposizione  determina  la  radiazione
          totale o parziale del marchio.»