Art. 94 (Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 180, comma 1, del Codice, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: " e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.". 2. All'articolo 180, comma 3, del Codice le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d) ed f)". 3. All'articolo 180 del Codice, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: " 3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.".
Nota all'art. 94: - Si riporta il testo dell'art. 180 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione). - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1; b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame; e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza. e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice. 2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata. 3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed f) l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale. 3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.»