Art. 94 
 
(Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 180, comma 1, del  Codice,  dopo  la  lettera  e)  e'
aggiunta la seguente: 
" e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione  del
presente codice.". 
2. All'articolo 180, comma 3, del Codice le parole: "lettere c) e d)"
sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d) ed f)". 
3. All'articolo 180 del Codice,  dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
" 3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con  precedenza
la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base  al
quale e' stata proposta una opposizione ad  una  domanda  di  marchio
comunitario  o  una   azione   di   revoca   di   una   registrazione
comunitaria.". 
 
 
          Nota all'art. 94: 
              - Si riporta il testo dell'art. 180 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione).
          - 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso: 
                a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di
          pervenire  ad  un  accordo  di  conciliazione,   ai   sensi
          dell'art. 178, comma 1; 
                b) se l'opposizione  e'  basata  su  una  domanda  di
          marchio, fino alla registrazione di tale marchio; 
                c)  se  l'opposizione  e'  basata   su   un   marchio
          internazionale, fino a quando non siano scaduti  i  termini
          per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso
          la registrazione di tale marchio, ovvero si siano  conclusi
          i relativi procedimenti di esame o di opposizione; 
                d) se l'opposizione e' proposta  avverso  un  marchio
          nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni  di
          cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il
          relativo procedimento di riesame; 
                e) se e'  pendente  un  giudizio  di  nullita'  o  di
          decadenza del marchio sul quale si  fonda  l'opposizione  o
          relativo alla spettanza del diritto  alla  registrazione  a
          norma dell'art. 118, fino al passaggio in  giudicato  della
          sentenza, laddove il richiedente la registrazione  depositi
          apposita istanza. 
                e-bis) negli altri casi previsti dal  regolamento  di
          attuazione del presente codice. 
              2. Su istanza  del  richiedente  la  registrazione,  la
          sospensione di cui al comma  1,  lettera  e),  puo'  essere
          successivamente revocata. 
              3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi  del  comma  1,
          lettere b), c), d) ed  f)  l'Ufficio  italiano  brevetti  e
          marchi esamina con precedenza la domanda di  marchio  o  la
          registrazione del marchio internazionale. 
              3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
          precedenza la domanda di marchio ove questa risulti  essere
          il  motivo  in  base  al  quale  e'  stata   proposta   una
          opposizione ad una domanda di  marchio  comunitario  o  una
          azione di revoca di una registrazione comunitaria.»