Art. 95 
 
(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 181, comma 1, lettera d), dopo la  parola:  "domanda"
sono inserite le seguenti: "o la registrazione". 
 
 
          Nota all'art. 95: 
              - Si riporta il testo dell'art. 181 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 181 (Estinzione della procedura di  opposizione).
          - 1. La procedura di opposizione si estingue se: 
                a) il marchio sul quale  si  fonda  l'opposizione  e'
          stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza  passata  in
          giudicato; 
                b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art.
          178, comma 1; 
                c) l'opposizione e' ritirata; 
                d)  la  domanda,  o  la  registrazione   oggetto   di
          opposizione,  e'  ritirata  o   rigettata   con   decisione
          definitiva; 
                e) chi ha  presentato  opposizione  cessa  di  essere
          legittimato a norma dell'art. 177.»