Art. 95 (Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 181, comma 1, lettera d), dopo la parola: "domanda" sono inserite le seguenti: "o la registrazione".
Nota all'art. 95: - Si riporta il testo dell'art. 181 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione). - 1. La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art. 178, comma 1; c) l'opposizione e' ritirata; d) la domanda, o la registrazione oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'art. 177.»