Art. 96
(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. L'articolo 182 del Codice e' sostituito dal seguente:
"Art. 182
(Ricorso)
1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi
dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di
opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge
l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine
di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare
ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.".