Art. 96 (Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. L'articolo 182 del Codice e' sostituito dal seguente: "Art. 182 (Ricorso) 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.".