Art. 97
(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 183, comma 1, del Codice, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame
delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione
non possono decidere sulle opposizioni suddette.".
Nota all'art. 97:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 183 (Nomina degli esaminatori). - 1. Le
opposizioni sono decise da funzionari nominati per un
periodo di due anni con decreto del direttore generale tra
gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea
in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato
all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi,
oggetto di opposizione non possono decidere sulle
opposizioni suddette.