Art. 97 (Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) 1. All'articolo 183, comma 1, del Codice, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.".
Nota all'art. 97: - Si riporta il testo dell'art. 183 del citato d. lgs. n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: «Art. 183 (Nomina degli esaminatori). - 1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.