Art. 97 
 
(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 183, comma 1, del Codice, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Gli esaminatori che  hanno  partecipato  all'esame
delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione
non possono decidere sulle opposizioni suddette.". 
 
 
          Nota all'art. 97: 
              - Si riporta il testo dell'art. 183 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  183  (Nomina  degli  esaminatori).   -   1.   Le
          opposizioni sono  decise  da  funzionari  nominati  per  un
          periodo di due anni con decreto del direttore generale  tra
          gli appartenenti alla  carriera  direttiva  o  dirigenziale
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di  laurea
          in giurisprudenza. Gli esaminatori  che  hanno  partecipato
          all'esame delle domande o delle  registrazioni  di  marchi,
          oggetto  di  opposizione   non   possono   decidere   sulle
          opposizioni suddette.