Art. 98
(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30)
1. All'articolo 185, comma 2, del Codice, l'alinea e' sostituito dal
seguente:
" 2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, a
seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di
concessione, e contengono:".
2. All'articolo 185, comma 2, lettera d), del Codice dopo la parola:
"nome" sono inserite le seguenti: "dell'inventore o".
3. All'articolo 185, comma 3, del Codice, le parole: "raccolti in
registri" sono sostituite dalle seguenti: "riuniti in apposite
raccolte." Ed infine e' aggiunto il seguente periodo: "Tutti i
riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel
Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea
od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.".
Nota all'art. 98:
- Si riporta il testo dell'art. 185 del citato d. lgs.
n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto:
«Art. 185 (Raccolta dei titoli di proprieta'
industriale). - 1. I titoli originali di proprieta'
industriale devono essere firmati dal dirigente
dell'ufficio competente o da un funzionario da lui
delegato.
2. I titoli di proprieta' industriale sono
contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero
progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:
a) la data e il numero della domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e,
nel caso delle varieta' vegetali, del costitutore, la
ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se
trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario,
se vi sia;
d) il cognome ed il nome dell'inventore o
dell'autore;
e) gli estremi della priorita' rivendicata;
f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la
specie di appartenenza della nuova varieta' vegetale e la
relativa denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale
sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al
registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice
devono intendersi effettuati agli originali, in forma
cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti
nelle raccolte.
4. Una copia certificata conforme del titolo di
proprieta' industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso
delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa il
MIPAF della concessione.»