Art. 98 
 
(Modifiche all'articolo 185 del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
                               n. 30) 
 
1. All'articolo 185, comma 2, del Codice, l'alinea e' sostituito  dal
seguente: 
" 2. I  titoli  di  proprieta'  industriale  sono  contrassegnati,  a
seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di
concessione, e contengono:". 
2. All'articolo 185, comma 2, lettera d), del Codice dopo la  parola:
"nome" sono inserite le seguenti: "dell'inventore o". 
3. All'articolo 185, comma 3, del Codice,  le  parole:  "raccolti  in
registri"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "riuniti  in  apposite
raccolte." Ed infine  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Tutti  i
riferimenti al registro dei  marchi  o  dei  brevetti  contenuti  nel
Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea
od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.". 
 
 
          Nota all'art. 98: 
              - Si riporta il testo dell'art. 185 del citato d.  lgs.
          n.30 del 2005 come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  185   (Raccolta   dei   titoli   di   proprieta'
          industriale).  -  1.  I  titoli  originali  di   proprieta'
          industriale   devono   essere   firmati    dal    dirigente
          dell'ufficio  competente  o  da  un  funzionario   da   lui
          delegato. 
              2.   I   titoli   di   proprieta'   industriale    sono
          contrassegnati, a seconda della  tipologia,  da  un  numero
          progressivo, secondo la data di concessione, e contengono: 
                a) la data e il numero della domanda; 
                b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare  e,
          nel caso  delle  varieta'  vegetali,  del  costitutore,  la
          ragione ovvero la  denominazione  sociale  e  la  sede,  se
          trattasi di persona giuridica; 
                c) il cognome, il nome, il domicilio del  mandatario,
          se vi sia; 
                d)  il  cognome   ed   il   nome   dell'inventore   o
          dell'autore; 
                e) gli estremi della priorita' rivendicata; 
                f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere  o  la
          specie di appartenenza della nuova varieta' vegetale  e  la
          relativa denominazione. 
              3. Gli originali dei titoli di  proprieta'  industriale
          sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i  riferimenti  al
          registro dei marchi o dei  brevetti  contenuti  nel  Codice
          devono  intendersi  effettuati  agli  originali,  in  forma
          cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli  riuniti
          nelle raccolte. 
              4.  Una  copia  certificata  conforme  del  titolo   di
          proprieta' industriale e' trasmessa al titolare.  Nel  caso
          delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa  il
          MIPAF della concessione.»