Art. 9. (Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata liberta' degli incanti) 1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 353 del codice di penale come modificato dalla presente legge: «Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). - Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.».