Art. 10 
 
 
          Piani per la riduzione del rischio di superamento 
               dei valori limite, dei valori obiettivo 
                      e delle soglie di allarme 
 
  1. Le regioni e le province autonome adottano  piani  d'azione  nei
quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per  i
casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che
i livelli degli inquinanti di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,
superino le soglie di allarme previste all'allegato XII. In  caso  di
rischio di superamento delle soglie di allarme  di  cui  all'allegato
XII, paragrafo 2, i piani d'azione sono adottati se, alla luce  delle
condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o  la
gravita' del rischio o la possibilita' di  ridurlo  risultano,  sulla
base di un'apposita istruttoria, significative. 
  2. Le  regioni  e  le  province  autonome  possono  adottare  piani
d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare  nel  breve
termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un  agglomerato,
il rischio che i livelli degli  inquinanti  di  cui  all'articolo  1,
commi 2 e 3, superino i valori limite o i valori  obiettivo  previsti
dagli allegati VII e XI. All'adozione si procede nel caso in cui  sia
possibile individuare le situazioni previste al comma 3. 
  3. Nei casi previsti al comma 2 i piani d'azione hanno  ad  oggetto
specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere  strutturale
o ricorrente, che  possono  causare  un  superamento  o  che  possono
pregiudicare il processo di raggiungimento dei  valori  limite  o  di
perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura,
non sono prevedibili e contrastabili attraverso i piani e  le  misure
di cui agli articoli 9 e 13. 
  4. Gli interventi  previsti  nei  piani  d'azione  sono  diretti  a
ridurre il rischio o a limitare la durata del  superamento.  I  piani
d'azione possono prevedere, se necessario per le finalita' di  legge,
interventi finalizzati a limitare oppure a  sospendere  le  attivita'
che contribuiscono all'insorgenza  del  rischio  di  superamento  dei
valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie  di  allarme.  Gli
indirizzi formulati dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo
24 della direttiva 2008/50/CE  integrano  i  requisiti  previsti  dal
presente articolo per l'adozione dei piani d'azione. 
  5. Le regioni e le province autonome che adottano un piano d'azione
mettono a disposizione del pubblico, nei modi  previsti  all'articolo
18, le informazioni relative  ai  risultati  dell'istruttoria  svolta
circa la  fattibilita'  del  piano  e  le  informazioni  relative  ai
contenuti ed all'attuazione del piano. Nel pubblico  sono  inclusi  i
soggetti previsti all'articolo 18, comma 4. 
  6. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei  piani  previsti
dal presente articolo si applica l'articolo 9, comma 7.