Art. 12 
 
Obbligo di concentrazione dell'esposizione e obiettivo  nazionale  di
               riduzione dell'esposizione per il PM2,5 
 
  1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, le  regioni
e le province autonome adottano, sulla base degli indirizzi  espressi
dal Coordinamento di cui all'articolo 20,  le  misure  necessarie  ad
assicurare    il    rispetto    dell'obbligo    di     concentrazione
dell'esposizione  di  cui  all'allegato  XIV  e  le  misure  che  non
comportano  costi   sproporzionati   necessarie   a   perseguire   il
raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione
disciplinato dal medesimo allegato. 
  2.  Al  fine  di   calcolare   se   l'obbligo   di   concentrazione
dell'esposizione    e    l'obiettivo    nazionale    di     riduzione
dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si  utilizza
l'indicatore di esposizione  media  di  cui  all'allegato  XIV.  Tale
indicatore  e'  fissato  sulla  base  di  misurazioni  effettuate  da
stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento  urbani,  il
cui numero, non inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo
2,  e  la  cui  distribuzione  in  zone  e  agglomerati   dell'intero
territorio  devono  essere  tali  da  riflettere  in  modo   adeguato
l'esposizione  della  popolazione.  Tali  stazioni  sono  scelte  con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
salute  e  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui   al   decreto
legislativo n.  281  del  1997,  nell'ambito  delle  reti  di  misura
regionali,  in  modo  da  individuare  le  variazioni  geografiche  e
l'andamento a lungo termine delle concentrazioni. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  si
          veda nelle note all'art. 5.