Art. 13 
 
 
             Gestione della qualita' dell'aria ambiente 
                       in relazione all'ozono 
 
  1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli dell'ozono superano, sulla  base  della  valutazione  di  cui
all'articolo 8, i  valori  obiettivo  di  cui  all'allegato  VII,  le
regioni e le province  autonome  adottano,  anche  sulla  base  degli
indirizzi espressi dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20,  le
misure che non comportano costi sproporzionati  necessarie  ad  agire
sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali  aree
ed a perseguire il raggiungimento dei valori  obiettivo  nei  termini
prescritti. Tali misure devono essere previste in un piano,  adottato
nel rispetto dei criteri di cui all'appendice IV, che contenga almeno
gli elementi di cui all'allegato XV e che  tenga  anche  conto  delle
misure contenute nel programma nazionale di riduzione delle emissioni
di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. Il piano  deve  essere
integrato con i piani di qualita' dell'aria di cui all'articolo 9. 
  2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli dell'ozono superano, sulla  base  della  valutazione  di  cui
all'articolo 8, gli obiettivi a lungo  termine  e  sono  inferiori  o
uguali ai valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni  e  le
province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi
dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20,  le  misure  che   non
comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle  principali
sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed  a  perseguire
il  raggiungimento  degli  obiettivi  a  lungo  termine  nei  termini
prescritti. Tali misure devono essere coerenti  con  quelle  previste
nel piano di cui al comma 1, nei piani di qualita' dell'aria  di  cui
all'articolo 9 e nel programma nazionale di riduzione delle emissioni
di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. 
  3. Le regioni e le province autonome  adottano,  anche  sulla  base
degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20,  e
nella misura in cui cio' sia consentito da  fattori  come  la  natura
transfrontaliera  dell'inquinamento  da   ozono   e   le   condizioni
meteorologiche,  le  misure  necessarie  a  preservare  la   migliore
qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo  sviluppo  sostenibile
ed a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della
salute umana nelle aree in cui, sulla base della valutazione  di  cui
all'articolo 8, i livelli dell'ozono sono  inferiori  o  uguali  agli
obiettivi a lungo  termine.  Le  misure  interessano,  anche  in  via
preventiva,  le  principali  sorgenti  di   emissione   che   possono
influenzare i livelli dell'ozono in tali aree. 
  4. Si applica, anche in relazione ai piani e alle  misure  previste
dal presente articolo, quanto disposto dall'articolo 9, commi  6,  7,
8, 9, 11 e 12. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. si veda
          nelle note all'art. 9.