Art. 16 
 
 
                    Inquinamento transfrontaliero 
 
  1. In caso di superamento di un valore limite aumentato del margine
di tolleranza, di un valore obiettivo, di una soglia di allarme o  di
un obiettivo a lungo termine, a causa del trasporto  transfrontaliero
di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o  dei  relativi
precursori, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni e  le
province autonome interessate, provvede  a  consultare  le  autorita'
competenti degli Stati appartenenti all'Unione europea che  risultano
coinvolti al fine di individuare le iniziative  da  avviare  in  modo
congiunto  per  eliminare  il  superamento  attraverso  provvedimenti
adeguati e proporzionati. In tal caso possono essere  adottati  piani
comuni, da attuare in modo  coordinato,  per  il  raggiungimento  dei
valori limite ed  il  perseguimento  dei  valori  obiettivo  e  degli
obiettivi a lungo  termine.  All'adozione  dei  piani  provvedono  le
regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero
dell'ambiente. 
  2. In caso di rischio di superamento di un valore limite  o  di  un
valore obiettivo di cui agli allegati VII e XI o  di  una  soglia  di
allarme di cui all'allegato XII presso  zone  di  Stati  appartenenti
all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, sono adottati, nei
casi e nei limiti previsti dall'articolo 10, piani d'azione  a  breve
termine comuni che si applicano  alle  zone  confinanti  degli  Stati
coinvolti. All'adozione dei piani provvedono le regioni e le province
autonome interessate, d'intesa con  il  Ministero  dell'ambiente.  Il
Ministero dell'ambiente riceve le richieste di piani comuni  che  gli
Stati  confinanti  in  cui  sussiste  tale  rischio  di   superamento
trasmettano all'Italia ed  invia  agli  Stati  confinanti,  anche  su
indicazione della regione o della provincia autonoma interessata,  le
richieste di piani comuni nel caso in cui tale rischio  sussista  nel
proprio  territorio.  In  presenza  di  zone  di  Stati  appartenenti
all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, presso le quali e'
stato adottato un piano d'azione a breve termine,  le  regioni  e  le
province   autonome   interessate,   d'intesa   con   il    Ministero
dell'ambiente, assicurano l'invio di tutte le informazioni utili alle
autorita' competenti dello Stato confinante. 
  3. In caso di superamento delle  soglie  di  informazione  o  delle
soglie di allarme di cui al presente decreto in  zone  o  agglomerati
prossimi ai confini nazionali, le  regioni  e  le  province  autonome
interessate, d'intesa con il Ministero  dell'ambiente,  provvedono  a
informare  tempestivamente  le  autorita'  competenti   degli   Stati
confinanti  appartenenti  all'Unione  europea,  anche  al   fine   di
consentire che tali informazioni possano essere rese  disponibili  al
pubblico. 
  4. Nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai commi  precedenti
devono essere altresi' assunte, ove opportuno, le iniziative utili ad
assicurare una cooperazione con  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea, con particolare riferimento a quelli confinanti ed a  quelli
che sono candidati all'adesione.