Art. 17 
 
       Qualita' della valutazione in materia di aria ambiente 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle linee  guida
tecniche dell'ISPRA, sono stabilite: 
    a) le procedure di garanzia di qualita' previste  per  verificare
il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente; 
    b)  le  procedure   per   l'approvazione   degli   strumenti   di
campionamento e misura della qualita' dell'aria. 
  2.  Le  procedure  di  approvazione  previste  al  comma   1   sono
finalizzate  ad  accertare  e  ad  attestare  che  gli  strumenti  di
campionamento e misura soddisfano i requisiti  fissati  dal  presente
decreto. 
  3. Le regioni e le province  autonome  o,  su  delega,  le  agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, effettuano le attivita' di
controllo volte  ad  accertare  che  il  gestore  delle  stazioni  di
misurazione rispetti le procedure di garanzia di qualita' di  cui  al
comma 1, lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche  se
il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4 ed  abbia
applicato  le  eventuali  correzioni   prescritte   dal   laboratorio
nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8. 
  4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai  sensi  del
comma  8  organizza,  con   adeguata   periodicita',   programmi   di
intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari  ai
quali  devono  partecipare  tutti  i  gestori   delle   stazioni   di
misurazione utilizzate ai fini del presente decreto. Nel caso in  cui
i risultati della intercalibrazione per una o piu' stazioni non siano
conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le  correzioni
da apportare. 
  5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla
base  delle  procedure  previste  dal   comma   1,   lettera   b)   e
l'approvazione  dei  metodi  di  analisi  della  qualita'   dell'aria
equivalenti a  quelli  di  riferimento,  con  le  modalita'  previste
dall'allegato  VI,  competono  ai  laboratori  pubblici   accreditati
secondo le  procedure  stabilite  dalla  norma  ISO/IEC  17025  nella
versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in  relazione
al pertinente metodo  previsto  da  tale  allegato.  Tali  laboratori
accettano, previa verifica della  documentazione,  i  rapporti  delle
prove condotte da laboratori privati accreditati secondo le procedure
stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al
momento  dell'accreditamento  in  relazione  al   pertinente   metodo
previsto da tale allegato. Non e' ammessa l'approvazione di strumenti
e metodi da parte di laboratori che possiedono diritti sui  medesimi;
il laboratorio che procede  all'approvazione  dichiara  con  apposito
atto,  da  allegare  alla  documentazione  di  approvazione,  di  non
possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. 
  6. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M)  assicura
la certificazione dei campioni primari e di riferimento,  nonche'  la
preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento
delle  miscele  gassose  di  inquinanti.  In  tale   certificato   si
determinano la composizione chimica, la concentrazione,  la  purezza,
le proprieta' fisiche o le particolari caratteristiche  tecniche  del
campione. 
  7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai  sensi  del
comma   8   assicura   la   partecipazione    alle    attivita'    di
intercalibrazione  a   livello   comunitario   per   gli   inquinanti
disciplinati dal presente decreto. 
  8. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono  individuati  uno  o
piu'  laboratori  nazionali  di  riferimento  tra   quelli   pubblici
accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti  dal
presente  decreto,  sono  designate  le  relative  funzioni  e   sono
stabiliti i relativi obblighi  di  comunicazione  nei  confronti  del
Ministero dell'ambiente. 
  9. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto  previsto  al
comma 8 le funzioni di cui  ai  commi  4  e  7  sono  assicurate  dai
soggetti a tal fine competenti ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 20 settembre 2002. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per  la  legge  la  legge  13  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Il decreto del Ministero dell'ambiente  20  settembre
          2002 (Modalita' per la garanzia della qualita' del  sistema
          delle misure di  inquinamento  atmosferico,  ai  sensi  del
          decreto legislativo n. 351/1999.  Ecologia)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2002, n. 231.