Art. 17 Qualita' della valutazione in materia di aria ambiente 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle linee guida tecniche dell'ISPRA, sono stabilite: a) le procedure di garanzia di qualita' previste per verificare il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente; b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria. 2. Le procedure di approvazione previste al comma 1 sono finalizzate ad accertare e ad attestare che gli strumenti di campionamento e misura soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto. 3. Le regioni e le province autonome o, su delega, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, effettuano le attivita' di controllo volte ad accertare che il gestore delle stazioni di misurazione rispetti le procedure di garanzia di qualita' di cui al comma 1, lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche se il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4 ed abbia applicato le eventuali correzioni prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8. 4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 organizza, con adeguata periodicita', programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono partecipare tutti i gestori delle stazioni di misurazione utilizzate ai fini del presente decreto. Nel caso in cui i risultati della intercalibrazione per una o piu' stazioni non siano conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le correzioni da apportare. 5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla base delle procedure previste dal comma 1, lettera b) e l'approvazione dei metodi di analisi della qualita' dell'aria equivalenti a quelli di riferimento, con le modalita' previste dall'allegato VI, competono ai laboratori pubblici accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Tali laboratori accettano, previa verifica della documentazione, i rapporti delle prove condotte da laboratori privati accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in relazione al pertinente metodo previsto da tale allegato. Non e' ammessa l'approvazione di strumenti e metodi da parte di laboratori che possiedono diritti sui medesimi; il laboratorio che procede all'approvazione dichiara con apposito atto, da allegare alla documentazione di approvazione, di non possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. 6. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M) assicura la certificazione dei campioni primari e di riferimento, nonche' la preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle miscele gassose di inquinanti. In tale certificato si determinano la composizione chimica, la concentrazione, la purezza, le proprieta' fisiche o le particolari caratteristiche tecniche del campione. 7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 assicura la partecipazione alle attivita' di intercalibrazione a livello comunitario per gli inquinanti disciplinati dal presente decreto. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono individuati uno o piu' laboratori nazionali di riferimento tra quelli pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti dal presente decreto, sono designate le relative funzioni e sono stabiliti i relativi obblighi di comunicazione nei confronti del Ministero dell'ambiente. 9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto al comma 8 le funzioni di cui ai commi 4 e 7 sono assicurate dai soggetti a tal fine competenti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 20 settembre 2002.
Note all'art. 17: - Per la legge la legge 13 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministero dell'ambiente 20 settembre 2002 (Modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999. Ecologia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2002, n. 231.