Art. 18 Informazione del pubblico 1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal presente decreto assicurano, per quanto di competenza, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle seguenti informazioni: a) le informazioni relative alla qualita' dell'aria ambiente previste all'allegato XVI; b) le decisioni con le quali sono concesse o negate le deroghe previste all'articolo 9, comma 10; c) i piani di qualita' dell'aria previsti all'articolo 9 e all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9, comma 2, e di cui all'articolo 13, comma 2; d) i piani di azione previsti all'articolo 10; e) le autorita' e gli organismi titolari dei compiti tecnici di cui all'articolo 17. 2. Per l'accesso alle informazioni si applica il decreto legislativo n. 195 del 2005. Per la diffusione al pubblico si utilizzano la radiotelevisione, la stampa, le pubblicazioni, i pannelli informativi, le reti informatiche o altri strumenti di adeguata potenzialita' e di facile accesso, senza oneri aggiuntivi per il pubblico. Le informazioni diffuse al pubblico devono essere aggiornate e precise e devono essere rese in forma chiara e comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle misure di cui al comma 1, lettera c), devono essere, in tutti i casi, pubblicati su pagina web. E' assicurato, nei modi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di cui al presente articolo che ricadano tra i dati territoriali disciplinati dal predetto decreto e che siano prodotti e gestiti in conformita' allo stesso. 3. Le regioni e le province autonome elaborano e mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad oggetto tutti gli inquinanti disciplinati dal presente decreto e contenenti una sintetica illustrazione circa i superamenti dei valori limite, dei valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi di mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli effetti di tali superamenti. Le relazioni possono includere ulteriori informazioni e valutazioni in merito alla tutela delle foreste e informazioni su altri inquinanti per cui il presente decreto prevede la misurazione, tra cui i precursori dell'ozono di cui all'allegato X, parte 2. 4. Sono inclusi tra il pubblico, agli effetti del presente articolo, anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonche' gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati. 5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, alla pubblicazione o ad altre forme di diffusione al pubblico di dati inerenti i livelli rilevati da stazioni di misurazione della qualita' dell'aria ambiente devono contestualmente indicare, in forma chiara, comprensibile e documentata, se tali livelli sono stati misurati in conformita' ai criteri ed alle modalita' previsti dal presente decreto oppure in modo difforme.
Note all'art. 18: - Per il decreto legislativo decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) si veda nelle note all'art. 5. - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea - INSPIRE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56 supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 9 (Accesso al pubblico). - 1. Le autorita' pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell' art. 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet. 2. I servizi di cui all' art. 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico. 3. In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all' art. 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e' escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. 4. In deroga al comma 1, le autorita' pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'art. 7, comma 1, lettere da b) ad e), o ai servizi di commercio elettronico di cui al comma 12 qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio: a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita' pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto; b) agli accordi o relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale; c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilita' per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare; d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale; e) ai diritti di proprieta' intellettuale; f) alla riservatezza dei dati personali ovvero dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE; g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volonta', senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione; h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. 5. I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo accesso. 6. Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente. 7. I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali. 8. In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorita' pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalita' di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell' art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l' art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale. 10. Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate. 11. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9. 12. Qualora le autorita' pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all' art. 7, comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilita', licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze».