Art. 19 
 
                      Relazioni e comunicazioni 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze  inquinanti  oggetto
delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5 e 7, le regioni  e  le
province autonome trasmettono i  seguenti  dati  ed  informazioni  al
Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA: 
    a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1: 
      1) entro sei mesi dalla fine di ciascun  anno,  i  livelli  che
superano i valori  limite  oltre  il  margine  di  tolleranza  o  che
superano i  valore  limite  degli  inquinanti  per  i  quali  non  e'
stabilito un margine di tolleranza, le date o i  periodi  in  cui  il
superamento si e' verificato, nonche' i valori misurati,  utilizzando
a tal fine il formato dell'appendice VI; 
      2) entro sei mesi dalla fine  di  ciascun  anno,  i  motivi  di
ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice
VI; 
      3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  durante  il  quale
sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani
di cui all'articolo 9,  comma  1,  nonche'  le  informazioni  di  cui
all'appendice VII nel formato ivi previsto; 
      4) entro due mesi dalla relativa  adozione,  le  modifiche,  le
integrazioni e gli aggiornamenti dei piani  trasmessi  ai  sensi  del
punto 3); 
    b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno,  gli  aggiornamenti
intervenuti  nell'elenco  delle  zone  e  degli  agglomerati  di  cui
all'articolo 9, commi 1 e  3,  utilizzando  a  tal  fine  il  formato
dell'appendice VI; 
    c)   ricorrendone   i   presupposti,   la   relazione    prevista
dall'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni
trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1) e 2), e  delle  lettere
b) ed f); 
    d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui  livelli
di concentrazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),
utilizzando  il  formato  stabilito  nel  decreto  previsto  da  tale
articolo; 
    e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui  livelli
di concentrazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  d),
utilizzando  il  formato  stabilito  nel  decreto  previsto  da  tale
articolo; 
    f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine
di ciascun anno, la determinazione del superamento  delle  soglie  di
valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine  il  formato
dell'appendice VI. 
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente,  sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni di cui al comma 1 verificati  ai  sensi  del  comma  12,
comunica alla Commissione europea: 
    a) entro nove mesi dalla fine  di  ciascun  anno,  i  dati  e  le
informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettere
b), c) ed f); 
    b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati
o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera  a),  numero  1),  le
informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto; 
    c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati  per  la
prima volta misurati o valutati i livelli di cui al comma 1,  lettera
a), numero 1), i piani di cui al comma 1, lettera a), numero 3); 
    d) entro tre mesi dalla  relativa  ricezione,  le  modifiche,  le
integrazioni e gli aggiornamenti di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
numero 4); 
    e)  entro  tre  mesi  dalla  relativa  ricezione,  i  dati  e  le
informazioni di cui al comma 1, lettera d). 
  3. Le regioni  e  le  province  autonome,  utilizzando  il  formato
dell'appendice VI, trasmettono al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA
i dati sui livelli di  concentrazione  e  sulle  deposizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e  gli
agglomerati  la  determinazione  del  superamento  delle  soglie   di
valutazione superiore o inferiore di cui all'allegato  II,  paragrafo
1, tabella 7, nonche', in relazione alle zone ed agli agglomerati  di
cui all'articolo 9, comma 2, i seguenti dati e informazioni: 
    a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione  delle
aree di superamento; 
    b) i  livelli  di  concentrazione  degli  inquinanti  oggetto  di
valutazione; 
    c) le informazioni sui motivi dei  superamenti,  con  particolare
riferimento alle fonti; 
    d) le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti. 
  4. I dati e le informazioni di cui al comma  3  e,  ricorrendone  i
presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2,  sono
trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello a cui si riferiscono. 
  5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e all'ISPRA: 
    a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al  fine
di individuare le misure necessarie a  perseguire  il  raggiungimento
dei valori obiettivo di cui all'allegato XIII e di  individuare,  tra
le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati; 
    b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o provincia
autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo
9, comma 2. 
  6. Il Ministero dell'ambiente, entro i  tre  mesi  successivi  alla
data prevista nel comma 4, comunica alla Commissione europea i dati e
le informazioni previsti da tale comma verificati ai sensi del  comma
12, nonche', limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici  ed
ai metalli, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma  3,
verificati ai sensi del comma 12. Il Ministero dell'ambiente comunica
inoltre alla Commissione europea la documentazione e le misure di cui
al comma 5 verificate ai sensi del comma 12,  entro  tre  mesi  dalla
relativa ricezione. 
  7. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed
informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA: 
    a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno,  gli  aggiornamenti
intervenuti  nell'elenco  delle  zone  e  degli  agglomerati  di  cui
all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, utilizzando a tal fine il formato di
cui all'appendice VI; 
    b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  in  cui  sono  stati
misurati  o  valutati  superamenti  del  valore  obiettivo   di   cui
all'allegato  VII,  le  informazioni  previste  all'appendice   VIII,
sezione  I,  inclusa  la  documentazione   relativa   all'istruttoria
effettuata al fine di individuare le misure necessarie  a  perseguire
il raggiungimento del valore  obiettivo  e  di  individuare,  tra  le
stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati; 
    c) per le zone di cui all'articolo 13, commi 1  e  2,  entro  sei
mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che  superano  il
valore obiettivo e l'obiettivo a lungo termine, le  date  in  cui  il
superamento si e' verificato, nonche' le relative cause ed  i  valori
misurati, utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI; 
    d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine
di ciascun anno, i  livelli  di  ozono  che  superano  le  soglie  di
informazione e di allarme, le  date  in  cui  il  superamento  si  e'
verificato,  nonche'  le  relative  cause  ed  i   valori   misurati,
utilizzando il formato di cui all'appendice VI; 
    e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi  dalla  fine
di ciascun anno, le altre informazioni previste per l'ozono e  per  i
relativi precursori di cui all'appendice VI; 
    f) ogni tre anni, entro il  30  marzo  successivo  alla  fine  di
ciascun  triennio,  le  informazioni  previste  all'appendice   VIII,
sezioni II e III,  con  la  documentazione  relativa  all'istruttoria
effettuata al fine di individuare le misure necessarie  a  perseguire
il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine  e  di  individuare,
tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati; 
    g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato
I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse  ai
sensi delle lettere a), c), d) ed e). 
  8. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed
informazioni all'ISPRA: 
    a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di  ogni
anno: 
      1) entro i primi dieci giorni del  mese  successivo,  per  ogni
giorno in  cui  sono  stati  misurati  superamenti  delle  soglie  di
informazione o di allarme per l'ozono, le informazioni, formulate  in
via provvisoria, previste all'appendice IX, sezione I; 
      2) entro il 5 ottobre di ciascun anno,  le  altre  informazioni
provvisorie previste all'appendice IX, sezione II. 
  9.  Il  Ministero  dell'ambiente,  sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni di cui al comma 7 verificati  ai  sensi  del  comma  12,
comunica alla Commissione europea: 
    a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di
cui al comma 7, lettera a); 
    b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati
o valutati i superamenti del valore obiettivo, le informazioni di cui
al comma 7, lettera b); 
    c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di
cui al comma 7, lettere c), d) e) e g); 
    d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla  fine  di
ciascun triennio, le informazioni di cui al comma 7, lettera f); 
    e) entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  termine
previsto al comma 13, lettera a), le  informazioni  ivi  previste  e,
entro il 31 ottobre di ciascun  anno,  le  informazioni  previste  al
comma 13, lettera b). 
  10. Per la trasmissione dei dati e delle  informazioni  di  cui  al
presente articolo si  osservano,  ove  gia'  definite,  le  modalita'
stabilite dalla Commissione europea. 
  11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui  ai  commi
1,  4,  5  e  7  e'  effettuata  mediante  supporto  informatico  non
riscrivibile. 
  12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente,  verifica  la
completezza e la correttezza dei dati e delle  informazioni  ricevuti
ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma  3,  nonche'
la conformita' del formato, ed, a seguito di tale  verifica,  aggrega
su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle  appendici  da
VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede  per
la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle  informazioni
relativi al 2012. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative
modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4.
In caso di dati ed informazioni incompleti  o  difformi  rispetto  ai
requisiti previsti, il Ministero dell'ambiente informa le  regioni  e
le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un
nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso. 
  13. L'ISPRA verifica la completezza e la  correttezza  dei  dati  e
delle informazioni ricevuti ai sensi  del  comma  8  e  li  invia  al
Ministero dell'ambiente nel formato di cui all'appendice IX,  sezioni
I e II, entro: 
    a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a),  punto
1); 
    b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 2). 
  14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati  appositamente
individuata  dall'Agenzia  europea  per  l'ambiente,  i  dati  e   le
informazioni trasmessi dal Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi
2, 6 e 9. 
  15. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa  con  il  Ministero  della
salute,  comunica  alla  Commissione  europea  le  autorita'  e   gli
organismi di cui all'articolo 1, comma 6. 
  16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di trasmissione  ai
sensi del comma 1, lettere a) ed e), del comma  3,  lettera  b),  del
comma 7, lettere c) e d), e del comma 8 si  riferiscono  a  tutte  le
stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione. 
  17. I dati e le informazioni necessari  ai  fini  dell'applicazione
del sistema di  scambio  reciproco  previsto  dalla  decisione  della
Commissione europea 97/101/CE del  27  gennaio  1997  sono  trasmessi
dalle regioni e dalle province autonome o, su delega,  dalle  agenzie
regionali per la protezione  dell'ambiente,  all'ISPRA  entro  il  30
aprile di ciascun anno.  Tale  trasmissione  ha  ad  oggetto  i  dati
rilevati  dalle  stazioni  di  misurazione  previste   nei   relativi
programmi di  valutazione,  nonche'  le  correlate  informazioni.  La
successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia europea  per
l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno, include anche i dati
rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste all'articolo 6. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo della decisione  della  Commissione  europea
          del  27  gennaio  1997  n.   97/101/CE   (Decisione   della
          Commissione  che  instaura   uno   scambio   reciproco   di
          informazioni e di  dati  provenienti  dalle  reti  e  dalle
          singole   stazioni   di    misurazione    dell'inquinamento
          atmosferico  negli  Stati  membri)  e'   pubblicato   nella
          G.U.C.E. 5 febbraio 1997, n. L 35.