Art. 20 
 
Coordinamento tra  Ministero,  regioni  ed  autorita'  competenti  in
                      materia di aria ambiente 
 
  1.  E'   istituito,   presso   il   Ministero   dell'ambiente,   un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,  del  Ministero
della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle
province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI).  Partecipano  al  Coordinamento  rappresentanti   dell'ISPRA,
dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e  di  altre
autorita' competenti all'applicazione del  presente  decreto,  e,  su
indicazione del Ministero della salute, rappresentanti  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  nonche',  su  indicazione  della  regione  o
provincia autonoma  di  appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie
regionali  e  provinciali  per  la   protezione   dell'ambiente.   Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni  periodiche  e
la creazione di una rete di referenti per lo scambio  di  dati  e  di
informazioni. 
  2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,  anche  mediante
gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e  di  linee  guida  in
relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esame
congiunto di temi connessi  all'applicazione  del  presente  decreto,
anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea  delle
nuove norme e di  prevenire  le  situazioni  di  inadempimento  e  le
relative conseguenze. 
  3.  Ai  soggetti  che   partecipano,   a   qualsiasi   titolo,   al
Coordinamento previsto al comma 1 non  e'  dovuto  alcun  compenso  o
rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.