Art. 21 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; 
    b) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183; 
    c) il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152; 
    d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
203, fatte salve le disposizioni di  cui  il  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza; 
    e) l'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413; 
    f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
28 marzo 1983, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983; 
    g) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,  recante
criteri per la raccolta dei  dati  inerenti  la  qualita'  dell'aria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991; 
    h)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  maggio   1991,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  31  maggio  1991,
recante i criteri per  l'elaborazione  dei  piani  regionali  per  il
risanamento e la tutela della qualita' dell'aria; 
    i) il decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1992,
recante atto di indirizzo e coordinamento in materia  di  sistema  di
rilevazione  dell'inquinamento  urbano,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992; 
    l)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  6   maggio   1992,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  111  del  14  maggio  1992,
recante la definizione del sistema nazionale finalizzato a  controllo
ed assicurazione di qualita' dei  dati  di  inquinamento  atmosferico
ottenuti dalle reti di monitoraggio; 
    m)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  15  aprile   1994,
concernente le norme tecniche in materia di livelli  e  di  stati  di
attenzione e di allarme per gli  inquinanti  atmosferici  nelle  aree
urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  107  del  10  maggio
1994; 
    n) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25  novembre  1994,
recante l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite  di
concentrazione e di livelli  di  attenzione  e  di  allarme  per  gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura
di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  15
aprile 1994,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994; 
    o) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996,  recante
attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento  da  ozono,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996; 
    p) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n.  163,
recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e  sanitari
in base ai quali i sindaci adottano le misure  di  limitazione  della
circolazione, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  135  dell'11
giugno 1999; 
    q) il decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile  2002,  n.  60,
recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del
Consiglio concernente i valori limite di qualita' dell'aria  ambiente
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di  azoto,
le particelle e il piombo e della direttiva  2000/69/CE  relativa  ai
valori limite di qualita' dell'aria ambiente per  il  benzene  ed  il
monossido di carbonio,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002; 
    r) il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  settembre  2002,
recante le modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle
misure  di  inquinamento  atmosferico,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002; 
    s) il decreto del Ministro dell'ambiente 1° ottobre 2002, n. 261,
recante le direttive tecniche per la  valutazione  preliminare  della
qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano o
dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo  4
agosto 1999, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  272  del
20 novembre 2002. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Il  decreto  legislativo  4  agosto  1999   n.   351
          (Attuazione  della  direttiva  96/62/CE   in   materia   di
          valutazione  e  di  gestione   della   qualita'   dell'aria
          ambiente), abrogato dal  presente  decreto,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241. 
              -  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004  n.   183
          (Attuazione della direttiva  2002/3/CE  relativa  all'ozono
          nell'aria) , abrogato dal presente decreto,  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  23   luglio   2004,   n.   171,
          supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  agosto  2007   n.   152
          (Attuazione   della   direttiva   2004/107/CE   concernente
          l'arsenico,  il  cadmio,  il  mercurio,  il  nichel  e  gli
          idrocarburi policiclici  aromatici  nell'aria  ambiente)  ,
          abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 13 settembre 2007, n. 213 supplemento ordinario. 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          maggio 1988 n. 203 (Attuazione delle direttive  CEE  numeri
          80/779,  82/884,  84/360  e  85/203  concernenti  norme  in
          materia di qualita' dell'aria,  relativamente  a  specifici
          agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento   prodotto   dagli
          impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge  16
          aprile 1987, n. 183) si veda nelle note dell'art. 5. 
              - Per il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152
          (Norme in materia ambientale) si veda nelle note  dell'art.
          5. 
              - La legge 4 novembre 1997 n. 413 (Misure  urgenti  per
          la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  3  dicembre  1997,  n.
          282.