Art. 22 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di
misura, i piani e le misure di qualita' dell'aria esistenti ai  sensi
della  normativa  previgente  sono  adeguati  alle  disposizioni  del
presente decreto nel rispetto delle procedure e dei  termini  fissati
dagli articoli che precedono, anche alla luce di un  esame  congiunto
nel  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20.  In  caso  di  mancato
adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti all'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  2. I provvedimenti generali attributivi di finanziamenti o di altri
benefici alle regioni, alle province autonome ed  agli  enti  locali,
adottati dal Ministero dell'ambiente in materia di qualita' dell'aria
o  di  mobilita'  sostenibile,  prevedono,  tra  le  cause   ostative
all'erogazione,   la   reiterata   violazione   degli   obblighi   di
trasmissione o di conformazione previsti  all'articolo  3,  comma  3,
all'articolo 5, comma 6, all'articolo 19 ed ai commi 1,  3  e  4  del
presente articolo, nonche' l'indisponibilita' a sottoscrivere, in  un
dato termine,  gli  accordi  di  cui  all'articolo  5,  comma  7.  Il
Ministero dell'ambiente provvede ad inserire  tale  previsione  anche
nei provvedimenti generali vigenti in materia, fatti salvi i  diritti
acquisiti. Resta in tutti casi fermo, in presenza di tali violazioni,
l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa. 
  3. Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  i
rispettivi inventari delle  emissioni,  aventi  adeguata  risoluzione
spaziale  e   temporale,   in   conformita'   ai   criteri   previsti
all'appendice V. L'ISPRA provvede, ogni cinque anni, e per  la  prima
volta entro il 2012 con riferimento all'anno 2010, a scalare su  base
provinciale l'inventario nazionale disciplinato  all'articolo  4  del
decreto  legislativo  n.  171  del  2004,  al  fine   di   consentire
l'armonizzazione con gli inventari delle  regioni  e  delle  province
autonome. Gli inventari delle regioni e delle province autonome  sono
predisposti con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento
a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare l'inventario
nazionale su base provinciale. Tali inventari sono predisposti per la
prima volta con  riferimento  all'anno  2010.  Per  ciascun  anno  in
riferimento  al  quale  lo  Stato  provvede  a  scalare  l'inventario
nazionale su base provinciale, le  regioni  e  le  province  autonome
armonizzano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di
cui all'articolo 20, i propri inventari con tale inventario nazionale
scalato su base provinciale. L'ENEA, in collaborazione  con  l'ISPRA,
provvede a scalare ulteriormente,  in  coerenza  con  la  risoluzione
spaziale del modello nazionale,  l'inventario  nazionale  scalato  su
base provinciale entro sei mesi dall'elaborazione di quest'ultimo, al
fine  di  ottenere  gli  elementi  di   base   per   le   simulazioni
modellistiche di cui al comma 5 e consentire il confronto previsto da
tale comma e  le  valutazioni  necessarie  all'esercizio  dei  poteri
sostitutivi di cui al comma 1. I risultati di tali elaborazioni  sono
resi disponibili  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per  le
valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8. 
  4. Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  i
rispettivi  scenari  energetici  e  dei   livelli   delle   attivita'
produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato
provvede a scalare l'inventario  nazionale  su  base  provinciale  e,
sulla base di questi, elaborano i rispettivi  scenari  emissivi.  Gli
scenari energetici  e  dei  livelli  delle  attivita'  produttive  si
riferiscono alle  principali  attivita'  produttive  responsabili  di
emissioni di sostanze inquinanti in  atmosfera,  ai  piu'  importanti
fattori che determinano la crescita economica dei principali settori,
come l'energia, l'industria, i trasporti,  il  riscaldamento  civile,
l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le  emissioni
in  atmosfera,  individuati  nell'appendice  IV,  parte  II.  L'ISPRA
elabora  lo  scenario  energetico  e  dei  livelli  delle   attivita'
produttive nazionale e provvede a scalarlo su base regionale e, sulla
base di tale scenario, l'ENEA elabora, secondo la metodologia a  tali
fini  sviluppata  a  livello  comunitario,   lo   scenario   emissivo
nazionale. Le regioni e le province  autonome  armonizzano  i  propri
scenari con le rispettive disaggregazioni  su  base  regionale  dello
scenario  nazionale  sulla  base   degli   indirizzi   espressi   dal
Coordinamento di cui  all'articolo  20.  Le  regioni  e  le  province
autonome assicurano la coerenza tra gli scenari  elaborati  ai  sensi
del presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione
previsti  in  altri  settori,  quali,  per  esempio,   l'energia,   i
trasporti, l'agricoltura. 
  5. Lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  selezionano  le
rispettive  tecniche  di  modellizzazione,  da  utilizzare   per   la
valutazione e la gestione della qualita'  dell'aria  ambiente,  sulla
base delle caratteristiche e dei criteri  individuati  dall'appendice
III. Il confronto  tra  le  simulazioni  effettuate  con  il  modello
nazionale e le simulazioni effettuate con i modelli delle  regioni  e
delle  province  autonome  e'  operato  sulla  base   dei   parametri
individuati nell'appendice III e sulla base degli indirizzi  espressi
dal Coordinamento di cui all'articolo 20. L'ENEA elabora ogni  cinque
anni, e per  la  prima  volta  entro  il  mese  di  giugno  2014  con
riferimento all'anno 2010, simulazioni modellistiche  della  qualita'
dell'aria su base nazionale, utilizzando l'inventario delle emissioni
nazionale opportunamente scalato. I risultati  di  tali  elaborazioni
sono resi disponibili alle regioni e alle province  autonome  per  le
valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5  e  8.  L'ENEA
elabora inoltre, su richiesta del Ministero dell'ambiente, proiezioni
su  base  modellistica  della  qualita'  dell'aria  in  relazione   a
specifiche circostanze  quali,  ad  esempio,  procedure  comunitarie,
azioni  previste  all'articolo  16  e  situazioni  di   inadempimento
previste al comma 1. L'ENEA partecipa regolarmente agli  esercizi  di
intercomparazione  fra  modelli  avviati  nell'ambito  dei  programmi
comunitari riferiti alla valutazione della qualita' dell'aria. 
  6. Per l'invio dei dati e delle informazioni  di  cui  all'articolo
19, comma 4, riferiti al 2008, continuano  ad  applicarsi  i  termini
previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2007. Per
l'invio delle informazioni di cui all'articolo 19, comma  7,  lettera
f), relative  al  triennio  2007-2009,  continuano  ad  applicarsi  i
termini previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera  g),  e  comma  2,
lettera g), del decreto legislativo n. 183 del 2004. 
  7. Alla modifica degli allegati  e  delle  appendici  del  presente
decreto si provvede con regolamenti da adottare in base  all'articolo
17, comma 3, della legge 17 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  della  salute,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.  281
del 1997, e, limitatamente all'appendice IV, parte II,  di  concerto,
per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. In caso di attuazione di successive direttive  comunitarie
che modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di  ordine
tecnico previste nei predetti allegati,  alla  modifica  si  provvede
mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo  13  della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di  concerto  con  il  Ministro   della   salute   e,   limitatamente
all'appendice IV, parte II, di concerto, per  quanto  di  competenza,
con   il   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei    trasporti.
All'integrazione dell'appendice III, con la disciplina delle tecniche
di modellizzazione e delle tecniche di misurazione  indicativa  e  di
stima obiettiva, si deve provvedere entro sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  8. Con apposito regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge  17  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, da  adottare
entro l'inizio del secondo  anno  civile  successivo  all'entrata  in
vigore della decisione  prevista  all'articolo  28,  comma  2,  della
direttiva 2008/50/CE, si provvede, in conformita' a  tale  decisione,
alla disciplina delle  attivita'  di  relazione  e  comunicazione  in
sostituzione  di  quanto  previsto  all'articolo  14,  comma  2,   ed
all'articolo 19. 
  9. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Le attivita'
previste dal presente decreto ricadono tra  i  compiti  istituzionali
delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte  con
le risorse di bilancio allo scopo destinate a  legislazione  vigente,
incluse, nei casi ammessi, le risorse previste dai vigenti  programmi
di finanziamento in materia di qualita' dell'aria. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri e, ad 
                                  interim, Ministro dello sviluppo 
                                  economico 
 
                                  Ronchi, Ministro per le politiche 
                                  europee 
 
                                  Prestigiacomo, Ministro 
                                  dell'ambiente e della tutela del 
                                  territorio e del mare 
 
                                  Fazio, Ministro della salute 
 
                                  Matteoli, Ministro delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Galan, Ministro delle politiche 
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Frattini, Ministro degli affari 
                                  esteri 
 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti con 
                                  le regioni e per la coesione 
                                  territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
          1998  n.  112   (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.
          59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,  n.
          92 supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 5(Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento  alle
          funzioni e ai compiti spettanti alle regioni  e  agli  enti
          locali, in  caso  di  accertata  inattivita'  che  comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla Unione europea o pericolo di  grave  pregiudizio  agli
          interessi  nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente per  materia,
          assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine   per
          provvedere. 
              2. Decorso inutilmente tale termine, il  Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva. 
              3. In casi di  assoluta  urgenza,  non  si  applica  la
          procedura di cui al comma 1 e  il  Consiglio  dei  Ministri
          puo' adottare il  provvedimento  di  cui  al  comma  2,  su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro competente.  Il  provvedimento  in
          tal  modo  adottato   ha   immediata   esecuzione   ed   e'
          immediatamente comunicato rispettivamente  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  seguito
          denominata «Conferenza  Stato-regioni»  e  alla  Conferenza
          Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle  comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere   il
          riesame, nei termini e con gli effetti  previsti  dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . 
              4. Restano ferme le disposizioni in materia  di  poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente». 
              - Il testo dell'art. 8 della legge  5  giugno  2003  n.
          131(Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  della
          Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n.  3)  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  10  giugno2003  n.  132,  cosi'
          recita: 
              «Art. 8 (Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per  le  finalita'
          previsti dall'art. 120, secondo comma, della  Costituzione,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro competente per materia, anche su iniziativa  delle
          Regioni o degli enti locali, assegna  all'ente  interessato
          un congruo termine per adottare i  provvedimenti  dovuti  o
          necessari; decorso inutilmente tale termine,  il  Consiglio
          dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro competente o  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi, ovvero  nomina  un  apposito  commissario.  Alla
          riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
          della  Giunta  regionale  della  Regione   interessata   al
          provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112». 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto
          2007,  n.  152  (Attuazione  della  direttiva   2004/107/CE
          concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e
          gli idrocarburi policiclici aromatici  nell'aria  ambiente)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  settembre  2007  n.
          213 supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art. 8(Comunicazione di informazioni).  -  1.  Per  le
          zone e gli agglomerati individuati ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 3, le regioni e le province autonome  trasmettono  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   e   all'Agenzia   nazionale   per   la    protezione
          dell'ambiente  e  per  i  servizi   tecnici,   di   seguito
          denominata APAT: 
                a)  l'elenco  di  tali  zone   e   agglomerati,   con
          individuazione delle aree di superamento; 
                b)  i  livelli  di  concentrazione  degli  inquinanti
          oggetto di valutazione; 
                c) le informazioni circa i  motivi  dei  superamenti,
          con particolare riferimento alle fonti; 
                d) le informazioni circa la  popolazione  esposta  ai
          superamenti. 
              2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con
          cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno  successivo  a
          quello a cui si riferiscono e,  per  la  prima  volta,  con
          riferimento all'anno 2008. 
              3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui
          al comma 1 si osservano, ove gia'  definite,  le  modalita'
          stabilite dalla Commissione europea. 
              4.  Le  regioni  e  le  province  autonome   comunicano
          tempestivamente al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare: 
                a)   la   documentazione   relativa   all'istruttoria
          effettuata al fine di individuare le  misure  necessarie  a
          perseguire il raggiungimento  dei  valori  obiettivo  e  di
          individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi
          sproporzionati; 
                b) nei casi in cui l'istruttoria ha  esito  positivo,
          le misure adottate ai sensi dell'art. 3, comma 4; 
                c) piani di risanamento adottati ai  sensi  dell'art.
          3, comma 5. 
              5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1
          e  4  e'  effettuata  tramite  supporto   informatico   non
          riscrivibile. 
              6. Le regioni e le  province  autonome  trasmettono  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, entro quattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,   informazioni   circa   i   metodi
          utilizzati per la valutazione preliminare di  cui  all'art.
          4, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  trasmette  tempestivamente   tali
          informazioni alla Commissione europea. 
              7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza  dei
          dati pervenuti e la conformita' del formato e trasmette gli
          esiti di tale verifica al Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare nei  due  mesi  successivi
          alla data di cui al comma 2. 
              8.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare trasmette alla Commissione europea  e
          al Ministero della salute, nei  tre  mesi  successivi  alla
          data prevista nel comma 2, le informazioni di cui al  comma
          1 e l'elenco delle misure e dei piani di  cui  al  comma  4
          adottati nell'anno precedente. 
              8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione  ed
          alle deposizioni di cui all'art.  5,  commi  4  e  5,  sono
          trasmessi  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e
          7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare provvede alla trasmissione  di  tali  dati  alla
          Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8». 
              - Il testo del comma 1 lettera g) e comma 2 lettera  g)
          dell'art. 9 del decreto legislativo 21 maggio 2004  n.  183
          (Attuazione della direttiva  2002/3/CE  relativa  all'ozono
          nell'aria ) cosi' recita: 
              «Art. 9 (Trasmissione di informazioni e di  relazioni).
          -  1.  Le  regioni  e  le  province   autonome   competenti
          comunicano al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio ed al Ministero della  salute,  per  il  tramite
          dell'Agenzia nazionale per la  protezione  dell'ambiente  e
          per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT: 
                a)-f) (omissis) 
                g) ogni tre anni, entro il 30 marzo  successivo  alla
          fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti
          informazioni: 
                  1) il riesame dei  livelli  di  ozono  osservati  o
          valutati a seconda dei casi nelle zone e negli  agglomerati
          di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, commi 2 e 5; 
                  2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai
          sensi dell'art. 4, comma 3; 
                  3) i piani d'azione di cui all'art. 5, comma 3,  ed
          i relativi provvedimenti attuativi, nonche'  una  relazione
          che descriva gli effetti di detti piani. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi
          del comma 1, comunica alla Commissione europea: 
                a)-f) (omissis) 
                g) ogni tre anni, entro il  30  settembre  successivo
          alla fine  di  ciascun  triennio,  a  decorrere  dal  2007,
          nell'ambito  della  relazione  prevista   dalla   direttiva
          91/692/CEE  del  23  dicembre  1991   del   Consiglio,   le
          informazioni di cui al comma 1, lettera g).». 
              - Il testo dell'art. 17, commi 2 e  3  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          cosi' recita: 
                «2. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Per il decreto legislativo  28  agosto  1997  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie  locali)  si  veda
          nelle note all'art. 5. 
              - Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005  n.
          11(Norme  generali  sulla  partecipazione  dell'Italia   al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione  degli  obblighi  comunitari)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, cosi' recita: 
              «Art.  13(Adeguamenti  tecnici).  -   1.   Alle   norme
          comunitarie non autonomamente applicabili,  che  modificano
          modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico  di
          direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
          attuazione, nelle materie  di  cui  all'art.  117,  secondo
          comma,  della  Costituzione,  con  decreto   del   Ministro
          competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          per le politiche comunitarie. 
              2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al
          presente art. possono  essere  adottati  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti enti nel dare attuazione a norme  comunitarie.  In
          tale caso, i provvedimenti statali adottati  si  applicano,
          per le regioni e le province autonome nelle quali  non  sia
          ancora in vigore la  propria  normativa  di  attuazione,  a
          decorrere  dalla  scadenza  del   termine   stabilito   per
          l'attuazione  della  rispettiva  normativa  comunitaria   e
          perdono comunque efficacia dalla data di entrata in  vigore
          della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione   e
          provincia  autonoma.  I  provvedimenti  recano  l'esplicita
          indicazione della natura sostitutiva del potere  esercitato
          e  del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in   essi
          contenute». 
              - Il testo del comma 2  dell'art.  28  della  direttiva
          2008/50/CE (Qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'
          pulita in Europa) cosi' recita: 
                «2. La Commissione stabilisce, secondo  la  procedura
          di regolamentazione di cui all'art.  29,  paragrafo  2,  le
          informazioni supplementari che agli Stati membri devono far
          pervenire a norma dell'art. 27 nonche' il calendario per la
          trasmissione di tali informazioni. 
                La Commissione individua  inoltre  le  soluzioni  per
          razionalizzare il sistema di comunicazione dei  dati  e  lo
          scambio reciproco di informazioni  e  di  dati  provenienti
          dalle  reti  e  dalle  singole  stazioni   di   misurazione
          dell'inquinamento atmosferico presenti negli Stati  membri,
          secondo la procedura di regolamentazione  di  cui  all'art.
          29, paragrafo 2.».