Art. 4 Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente 1. Ai fini della valutazione della qualita' dell'aria, la classificazione delle zone e degli agglomerati e' effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II. 2. La classificazione delle zone e degli agglomerati e' riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attivita' che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2. 3. Nella comunicazione prevista all'articolo 3, comma 3, sono allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati classificati. 4. Alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome.