Art. 6 
 
   Casi speciali di valutazione della qualita' dell'aria ambiente 
 
  1. Con decreti del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e sentita la Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo  n.  281  del  1997,  sono  scelte,  in  modo  da
individuare le variazioni geografiche e l'andamento a  lungo  termine
delle  concentrazioni  nell'aria  ambiente  e,  ove  previsto,  delle
deposizioni: 
    a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti  fissi  di
campionamento  rurali,  scelte  nell'ambito  delle  reti  di   misura
regionali, in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad  acquisire
informazioni  circa  la  concentrazione  di   massa   totale   e   le
concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale.  Il
decreto  di  individuazione  puo'   altresi'   stabilire   forme   di
coordinamento con le attivita' svolte  in  attuazione  del  programma
denominato «monitoring and evaluation of  pollutants  (EMEP)».  Sulla
base di appositi accordi con altri Stati tali stazioni di misurazione
possono essere comuni a piu' Stati in riferimento a zone  confinanti.
A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, II, IV  e
VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti
alle sole concentrazioni di massa totale; 
    b) almeno  sette  stazioni  di  misurazione  del  benzo(a)pirene,
scelte nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettua
la   misurazione   delle   concentrazioni   nell'aria   ambiente   di
benzo(a)antracene,     benzo(b)fluorantene,      benzo(j)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e  dibenzo(a,h)antracene,
al fine di verificare la costanza dei  rapporti  nel  tempo  e  nello
spazio tra il benzo(a)pirene  e  gli  altri  idrocarburi  policiclici
aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di  misurazione
si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI; 
    c)  almeno  tre  stazioni  di  misurazione   di   fondo,   scelte
nell'ambito delle reti di misura regionali e di  quelle  appartenenti
alla rete realizzata in sede di attuazione del  programma  denominato
«European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)», in cui  si
effettua la misurazione  indicativa  delle  concentrazioni  nell'aria
ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene  e
degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera  b)
e  la  misurazione  indicativa  della  deposizione  totale  di   tali
inquinanti. Tale misurazione indicativa ha  altresi'  ad  oggetto  le
concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio gassoso  totale  e  la
deposizione totale del mercurio. Con il decreto di individuazione  si
selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile  alla
luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di  cui  all'articolo
20, quelle in cui si effettua anche  la  misurazione  indicativa  del
mercurio bivalente particolato e  gassoso.  Sulla  base  di  appositi
accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi  forniti  dalla
Commissione europea, tali  stazioni  di  misurazione  possono  essere
comuni a piu' Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni
di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato
VI; 
    d) sette stazioni di misurazione in  sito  fisso  urbano,  scelte
preferibilmente tra  quelle  di  cui  alla  lettera  b),  in  cui  si
effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la
concentrazione di massa totale e le  concentrazioni  per  speciazione
chimica del PM10 e del PM2,5 su base  annuale.  A  tali  stazioni  di
misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi  1
e 3  dell'allegato  I  devono  essere  tuttavia  riferiti  alle  sole
concentrazioni di massa totale. 
  2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve  valutare  la
possibilita' di utilizzare  le  medesime  stazioni  per  entrambe  le
finalita' di cui alle lettere a) e c) del  comma  1.  Possono  essere
individuate stazioni diverse soltanto se, da una valutazione tecnica,
emerge che tali finalita' non  sarebbero  conseguite  per  tutti  gli
inquinanti. 
  3. Nel caso in cui  le  stazioni  di  misurazione  prescelte  siano
gestite  da  enti  di  ricerca,  i  decreti  previsti  al   comma   1
disciplinano le modalita' ed i tempi con i  quali  tali  enti  devono
trasmettere  i  dati  e  le  informazioni   rilevati   al   Ministero
dell'ambiente  e  all'ISPRA.  I  decreti  disciplinano  altresi'   le
modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da
tutte le stazioni di misurazione ai sensi del comma  1,  lettere  a),
b), c) e d), sono messi a disposizione di tutte le regioni e province
autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di misurazione di cui
al comma 1, lettera a), i metodi da  utilizzare  e  le  modalita'  di
comunicazione  di  tali  metodi  alla  Commissione  europea,  per  le
stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera d),  i  metodi  da
utilizzare e, per le stazioni di  misurazione  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), i metodi da utilizzare ai fini del  campionamento  e
dell'analisi degli  idrocarburi  policiclici  aromatici  diversi  dal
benzo(a)pirene. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997 n. 281 (Definizione ed ampliamento delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) si veda  nelle
          note all'art. 5.