Art. 7 
 
 
       Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento 
 
  1. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi costituiscono l'unica  fonte  di  informazioni  sulla  qualita'
dell'aria ambiente e' assicurato un  numero  minimo  di  stazioni  di
misurazione di ciascun inquinante di cui  all'articolo  1,  comma  2,
pari a quello previsto all'allegato V, paragrafi 1, 2 e 3. 
  2. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da  misurazioni
indicative, il numero complessivo delle stazioni  di  misurazione  di
cui all'allegato V puo' essere ridotto fino ad un massimo del 50  per
cento, purche': 
    a) le tecniche di valutazione utilizzate  ad  integrazione  delle
misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato  livello
d'informazione ai fini della valutazione della qualita' dell'aria  in
relazione ai valori limite, ai valori obiettivo  ed  alle  soglie  di
allarme previsti dal presente decreto, nonche'  un  adeguato  livello
d'informazione del pubblico; 
    b) il numero delle  stazioni  di  misurazione  e  la  risoluzione
spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di  valutare  i
livelli in conformita' agli obiettivi di qualita'  dei  dati  di  cui
all'allegato I, paragrafo 1, e  di  soddisfare  i  requisiti  di  cui
all'allegato I, paragrafo 2. 
  3. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi sono combinate con tecniche di  modellizzazione  o  misurazioni
indicative, il numero complessivo delle stazioni  di  misurazione  di
cui all'allegato V puo' essere ridotto oltre il 50 per cento, purche'
si rispettino le condizioni previste al comma 2. 
  4. In relazione ai  livelli  critici  di  cui  all'allegato  XI  le
riduzioni previste ai commi 2 e 3 si applicano a  condizione  che  il
numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale  delle
tecniche di modellizzazione  permettano  di  valutare  i  livelli  in
conformita' agli obiettivi di qualita' dei dati di  cui  all'allegato
I, paragrafo 1. 
  5. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente,  si
applicano i metodi di riferimento o  i  metodi  equivalenti  previsti
all'allegato VI.