Art. 8 
 
Valutazione  della  qualita'  dell'aria  ambiente   e   stazioni   di
  misurazione in siti fissi di campionamento in relazione all'ozono 
 
  1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'  effettuata,
per l'ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi  successivi  e
dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III. 
  2. Nelle zone e  negli  agglomerati  in  cui  i  livelli  di  ozono
superano, in almeno  uno  sui  cinque  anni  civili  precedenti,  gli
obiettivi a lungo termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3,  le
misurazioni in siti fissi in continuo sono obbligatorie.  Se  non  si
dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili  precedenti,  e'
consentito determinare il superamento anche mediante una combinazione
di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel
periodo dell'anno e nei luoghi in  cui  si  potrebbero  registrare  i
massimi livelli  di  inquinamento,  e  tecniche  di  modellizzazione,
utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari
delle emissioni. 
  3. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi in continuo costituiscono l'unica fonte di  informazioni  sulla
qualita' dell'aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
e' assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione  dell'ozono
pari a quello previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero  di
stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello  previsto
dall'allegato IX paragrafo 3. 
  4. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da  misurazioni
indicative, il  numero  complessivo  delle  stazioni  di  misurazione
previsto dall'allegato IX, paragrafo  1,  puo'  essere  ridotto  alle
condizioni previste dal paragrafo 2 di tale allegato. 
  5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli  di  ozono  sono
stati inferiori, in tutti  i  cinque  anni  civili  precedenti,  agli
obiettivi a lungo termine previsti dall'allegato VII, paragrafo 3, il
numero delle stazioni di misurazione di ozono e di biossido di  azoto
e' stabilito in conformita' all'allegato IX, paragrafo 4. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e sentita la Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo n. 281 del 1997,  sono  individuate,  nell'ambito
delle reti di misura regionali, le stazioni di misurazione  di  fondo
in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il numero di  tali
stazioni, su tutto il territorio nazionale, e'  compreso  tra  sei  e
dodici, in funzione dell'orografia, in riferimento alle zone ed  agli
agglomerati di  cui  al  comma  2,  ed  e'  pari  ad  almeno  tre  in
riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5. 
  7. La misurazione dei precursori  dell'ozono  e'  svolta  nei  modi
indicati all'allegato X. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con  il  Ministro  della  salute  e  sentita  la  Conferenza
unificata di cui  al  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  sono
individuate, sul territorio  nazionale,  nell'ambito  delle  reti  di
misura regionali, almeno tre stazioni di misurazione  dei  precursori
dell'ozono ai sensi dell'allegato X e sono disciplinate le  modalita'
di  comunicazione  dei  metodi  di  campionamento  e  di  misurazione
utilizzati alla Commissione europea. 
  8. Alla valutazione  della  qualita'  dell'aria  ambiente  ed  alla
classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le  regioni
e le province autonome. 
  9. Si applica, anche in riferimento al  presente  articolo,  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 5, commi da 6 a  9
e comma 11. 
  10. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente, si
applicano i metodi di riferimento o  i  metodi  equivalenti  previsti
dall'allegato VI. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo  28  agosto
          1997 n. 281 (Definizione ed ampliamento delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) si veda  nelle
          note all'art. 5.