Art. 9 
 
Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei  livelli
critici,  per  il  perseguimento  dei  valori  obiettivo  e  per   il
                 mantenimento del relativo rispetto 
 
  1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  superano,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i  valori  limite
di cui all'allegato XI,  le  regioni  e  le  province  autonome,  nel
rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che
contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e  che  preveda
le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di  emissione
aventi influenza su tali aree  di  superamento  ed  a  raggiungere  i
valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti  dopo  i
termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con
l'individuazione  di  misure  atte  a  raggiungere  i  valori  limite
superati nel piu' breve tempo possibile.  Se,  in  una  o  piu'  aree
all'interno di zone o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo
previsto per il  PM2,5  all'allegato  XIV,  il  piano  contiene,  ove
individuabili, le misure  che  non  comportano  costi  sproporzionati
necessarie a perseguirne il raggiungimento. 
  2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  superano,
sulla  base  della  valutazione  di  cui  all'articolo  5,  i  valori
obiettivo  di  cui  all'allegato  XIII,  le  regioni  e  le  province
autonome, adottano, anche sulla base  degli  indirizzi  espressi  dal
Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure  che  non  comportano
costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione  aventi  influenza  su  tali  aree  di  superamento  ed   a
perseguire  il  raggiungimento  dei  valori  obiettivo  entro  il  31
dicembre 2012. Il perseguimento del valore  obiettivo  non  comporta,
per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, condizioni piu'  rigorose  di  quelle  connesse  all'applicazione
delle migliori tecniche disponibili. 
  3. Le regioni e le province autonome  adottano,  anche  sulla  base
degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le
misure  necessarie  a  preservare  la  migliore  qualita'   dell'aria
ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree  in  cui,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i  livelli  degli
inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i valori limite
e i valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva,
le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli
degli inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati,  nei
piani di cui al comma 1. 
  4. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  superano,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli critici
di cui all'allegato XI, le regioni e le province  autonome  adottano,
anche sulla base degli indirizzi espressi dal  Coordinamento  di  cui
all'articolo 20, le  misure  necessarie  ad  agire  sulle  principali
sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed
a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti. 
  5. I piani e le misure di cui ai  commi  1,  2  e  4,  relativi  ad
un'area di superamento all'interno di una zona o di  un  agglomerato,
devono agire sull'insieme delle  principali  sorgenti  di  emissione,
puntuali  o  diffuse,  aventi  influenza  su  tale  area   anche   se
localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione
o della provincia autonoma. 
  6. Se lo stesso insieme  di  sorgenti  di  emissione  determina  il
superamento dei  valori  limite  o  dei  valori  obiettivo  per  piu'
inquinanti, le regioni e le province autonome predispongono un  piano
integrato per tali inquinanti. 
  7. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei  piani  previsti
dal presente articolo le regioni e le province autonome assicurano la
partecipazione  degli  enti  locali  interessati  mediante  opportune
procedure di raccordo  e  concertazione,  ai  sensi  della  normativa
vigente. Si provvede anche, con  tali  procedure,  ad  individuare  e
coordinare, all'interno dei  piani,  i  provvedimenti  di  attuazione
previsti dall'articolo 11, al  fine  di  assicurare  che  gli  stessi
concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione  dei  piani.
Le regioni e le province autonome provvedono, nel rispetto del quadro
delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale,
con  apposita  normativa  e  comunque  in  conformita'   al   proprio
ordinamento,  ad  adottare  i  piani  di  cui  al  presente  decreto,
assicurando  il  coordinamento  di  tali  piani  e  degli   obiettivi
stabiliti dagli stessi con  gli  altri  strumenti  di  pianificazione
settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali. 
  8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria  svolta
da una regione  o  provincia  autonoma,  risulti  che  le  principali
sorgenti di emissione aventi influenza su un'area di superamento sono
localizzate in una  diversa  regione  o  provincia  autonoma,  devono
essere adottate da entrambe le regioni  o  province  autonome  misure
coordinate finalizzate al  raggiungimento  dei  valori  limite  o  al
perseguimento  dei  valori  obiettivo.  Il  Ministero   dell'ambiente
promuove l'elaborazione e l'adozione di tali misure  nell'ambito  del
Coordinamento di cui all'articolo 20. 
  9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta,
su richiesta di una o piu' regioni o province  autonome,  nell'ambito
del Coordinamento di cui  all'articolo  20,  risulti  che,  tutte  le
possibili  misure  individuabili  dalle  regioni  e  dalle   province
autonome nei propri piani di qualita' dell'aria non sono in grado  di
assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento
influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le
regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa  e
legislativa,  si  procede  all'adozione  di   misure   di   carattere
nazionale. In tali  casi  e'  convocato,  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente,  un
comitato tecnico con il compito di presentare un programma di  misure
di carattere nazionale alla  cui  elaborazione  partecipano  anche  i
Ministeri aventi competenza  su  specifici  settori  emissivi,  quali
trasporti, energia, inclusi gli usi civili,  attivita'  produttive  e
agricoltura. Il programma e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il comitato e' istituito senza oneri a carico
dello  Stato  ed  opera  per  il  tempo  strettamente  necessario  ad
elaborare il programma. Ai  soggetti  che  partecipano,  a  qualsiasi
titolo, al comitati non e' dovuto alcun compenso o rimborso  spese  o
altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo  svolgimento
di tale attivita' il Ministero dell'ambiente si avvale  del  supporto
dell'ISPRA e dell'ENEA. 
  10. Nelle zone e negli  agglomerati  per  i  quali  la  Commissione
europea conceda le deroghe previste dall'articolo 22 della  direttiva
2008/50/CE secondo la procedura ivi  disciplinata,  i  valori  limite
previsti dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il  benzene  si
applicano a partire dalla  data  individuata  nella  decisione  della
Commissione e i valori limite previsti dall'allegato XI per  il  PM10
si  applicano  a  partire   dall'11   giugno   2011.   Il   Ministero
dell'ambiente cura, in accordo con la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, l'esecuzione di tale procedura  in  collaborazione  con  le
regioni e le province autonome, coordinando le attivita'  istruttorie
finalizzate a dimostrare i requisiti richiesti all'articolo 22  della
direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe.  Il  Ministero
dell'ambiente coordina, in particolare, l'adeguamento, da parte delle
regioni e delle province autonome,  dei  vigenti  piani  di  qualita'
dell'aria al fine di introdurre gli elementi richiesti  dall'articolo
22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe  e  di
dimostrare che, presso tali  zone  e  agglomerati,  i  valori  limite
oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi termini. Nel  caso
in cui da una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi
termini possa essere ottenuto solo con il  contributo  di  misure  di
carattere nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma
di  misure  alla  cui  elaborazione  partecipano  anche,   sotto   il
coordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   i
Ministeri aventi competenza  su  specifici  settori  emissivi,  quali
trasporti, energia, inclusi gli usi civili,  attivita'  produttive  e
agricoltura. Il programma e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri.  Per   lo   svolgimento   delle   attivita'
istruttorie previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente
si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata in vigore
dei valori limite  oggetto  di  deroga,  le  regioni  e  le  province
autonome attuano,  in  tali  zone  e  agglomerati,  tutte  le  misure
necessarie a raggiungere  e  mantenere  i  livelli  degli  inquinanti
interessati al di sotto dei  valori  limite  aumentati  del  relativo
margine di tolleranza massimo previsti dall'allegato XI. 
  11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente articolo  e'
assicurata  la  coerenza  con   le   prescrizioni   contenute   nella
pianificazione nazionale per la  riduzione  delle  emissioni  di  gas
responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei  programmi  adottati
ai sensi del decreto legislativo  21  maggio  2004,  n.  171,  e  del
decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  nei  provvedimenti
regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  ed  in  tutti  gli  altri   strumenti   di
pianificazione e di programmazione regionali e locali, come  i  piani
energetici, i piani dei trasporti e i piani  di  sviluppo.  Anche  le
autorita' competenti all'elaborazione  e  all'aggiornamento  di  tali
piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli  stessi
con  le  prescrizioni  contenute  nei  piani  di  qualita'  dell'aria
previsti dal presente articolo. 
  12.  I  piani  previsti  dal  presente   articolo   sono   soggetti
all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata  verificata
la condizione prevista dall'articolo 6,  comma  1,  di  tale  decreto
secondo la procedura ivi disciplinata all'articolo 12. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59
          (Attuazione integrale  della  direttiva  96/61/CE  relativa
          alla prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile  2005,
          n. 93, supplemento ordinario n. 72/L. 
              - La direttiva 2008/50/CE (Qualita' dell'aria  ambiente
          e per un'aria  piu'  pulita  in  Europa)  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 11 giugno 2008, n. L 152. 
              -  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  171
          (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa  ai  limiti
          nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio  2004  n.
          165. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005  n.   194
          (Attuazione  della  direttiva  2002/49/CE   relativa   alla
          determinazione e alla gestione del  rumore  ambientale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre  2005,
          n.  222;  ripubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
          ottobre 2005, n. 239. 
              - Il testo del comma 167 dell'art.  2  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2008) cosi' recita: 
              «167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della  presente  disposizione,  uno  o
          piu' decreti per definire la  ripartizione  fra  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima
          di incremento dell'energia prodotta con  fonti  rinnovabili
          per raggiungere l'obiettivo del 17 per  cento  del  consumo
          interno lordo entro  2020  ed  i  successivi  aggiornamenti
          proposti dall'Unione europea. I decreti  di  cui  al  primo
          periodo sono emanati tenendo conto: 
                a) della definizione dei potenziali regionali tenendo
          conto dell'attuale  livello  di  produzione  delle  energie
          rinnovabili; 
                b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al  2012,
          2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi
          intermedi nazionali concordati a livello comunitario; 
                c) della determinazione delle modalita' di  esercizio
          del potere sostitutivo del Governo ai sensi  dell'art.  120
          della Costituzione nei casi di inadempienza  delle  regioni
          per il raggiungimento degli obiettivi individuati». 
              - Il testo dei commi 1 e 2  dell'art.  6  ed  il  testo
          dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
          (Norme in materia ambientale), cosi' recitano: 
              «Art.  6   (Commissione   tecnico-consultiva   per   le
          valutazioni ambientali). - 1. Con  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio, e'  istituita,
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  la  Commissione  tecnico-consultiva   per   le
          valutazioni  ambientali.  Con  il  medesimo  decreto   sono
          stabilite la durata e le modalita' per l'organizzazione  ed
          il funzionamento della Commissione stessa. 
              2. La Commissione assicura al Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio il supporto tecnico-scientifico
          per l'attuazione delle norme di cui alla parte seconda  del
          presente decreto. In particolare, la  Commissione  provvede
          all'istruttoria e si  esprime  sui  rapporti  ambientali  e
          sugli studi  di  impatto  ambientale  relativi  a  piani  e
          programmi oppure a progetti  rispettivamente  sottoposti  a
          valutazione  ambientale  strategica  ed  a  valutazione  di
          impatto ambientale di  competenza  statale,  e  si  esprime
          altresi'  sulle  autorizzazioni  integrate  ambientali   di
          competenza statale.». 
              «Art. 12  (Giudizio  di  compatibilita'  ambientale  ed
          approvazione del piano o programma proposto).  -  1.  Prima
          dell'approvazione del piano o del  programma  sottoposto  a
          valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e
          valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi  dell'art.
          9, i pareri espressi ai sensi  dell'art.  10,  nonche'  gli
          eventuali pareri  di  altri  Stati  membri  resi  ai  sensi
          dell'art. 11. 
              2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di
          cui al  comma  1,  l'autorita'  preposta  alla  valutazione
          ambientale,   entro   sessanta   giorni   dalla    scadenza
          dell'ultimo termine utile per la presentazione  dei  pareri
          di cui agli articoli  10  ed  11,  emette  il  giudizio  di
          compatibilita' ambientale contenente un  parere  ambientale
          articolato e motivato che costituisce  presupposto  per  la
          prosecuzione del procedimento di approvazione del  piano  o
          del programma. Il  giudizio  di  compatibilita'  ambientale
          puo'  essere  condizionato   all'adozione   di   specifiche
          modifiche  ed  integrazioni  della  proposta  del  piano  o
          programma  valutato.  In  tali  ipotesi,  il  giudizio   e'
          trasmesso  al  proponente  con  invito  a  provvedere  alle
          necessarie  varianti  prima  di  ripresentare  il  piano  o
          programma per l'approvazione. L'inutile decorso del termine
          di cui al presente comma  implica  l'esercizio  del  potere
          sostituivo  da  parte  del  Consiglio  dei  Ministri,   che
          provvede entro sessanta giorni, previa  diffida  all'organo
          competente ad adempiere entro il termine di  venti  giorni,
          anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i
          piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale  in
          sede statale, si intende  emesso  giudizio  negativo  sulla
          compatibilita' ambientale del piano o programma presentato.
          Per  i  piani  e  i  programmi  sottoposti  a   valutazione
          ambientale  in  sede   non   statale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al periodo precedente fino  all'entrata
          in vigore di apposite  norme  regionali  e  delle  province
          autonome,  da  adottarsi  nel  rispetto  della   disciplina
          comunitaria vigente in materia. 
              3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto
          del parere di cui al comma 2. A tal fine  il  provvedimento
          di   approvazione   deve   essere   accompagnato   da   una
          dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo  le
          considerazioni ambientali sono state integrate nel piano  o
          programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale
          redatto ai sensi dell'art. 9, dei pareri espressi ai  sensi
          dell'art. 10 e dei risultati delle consultazioni avviate ai
          sensi dell'art. 11, nonche' le  ragioni  per  le  quali  e'
          stato scelto  il  piano  o  il  programma  adottato,  anche
          rispetto  alle  alternative  possibili  che   erano   state
          individuate, ed, infine, le misure adottate  in  merito  al
          monitoraggio. 
              4.   Qualora    nel    corso    dell'istruttoria    per
          l'approvazione di un piano  o  programma  da  sottoporsi  a
          valutazione ambientale  strategica  ai  sensi  dell'art.  7
          venga rilevato che  la  relativa  procedura  non  e'  stata
          attivata, l'autorita' competente all'approvazione di  detto
          piano  o  programma  invita  formalmente  il  proponente  a
          provvedere ad attivare detta  procedura  e  contestualmente
          sospende il procedimento di approvazione.». 
              - Il testo  dell'art.  24  della  direttiva  2008/50/CE
          (Qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu'  pulita  in
          Europa) cosi' recita: 
              «Art. 24 (Piani d'azione a breve termine). - 1.  Se  in
          determinate zone o agglomerati sussiste il  rischio  che  i
          livelli degli inquinanti superino  una  o  piu'  soglie  di
          allarme di cui all'allegato XII gli Stati membri provvedono
          a  elaborare  piani  d'azione  contenenti  indicazioni  sui
          provvedimenti da adottare nel breve termine per ridurre  il
          rischio o la durata del superamento. 
              Se il rischio riguarda  uno  o  piu'  valori  limite  o
          valori-obiettivo di cui agli allegati VII, XI  e  XIV,  gli
          Stati membri possono, se opportuno,  elaborare  tali  piani
          d'azione a breve termine. 
              Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata  la
          soglia di allarme per l'ozono indicata  nell'allegato  XII,
          punto B, gli Stati membri  preparano  i  piani  d'azione  a
          breve termine solo se,  a  loro  parere,  alla  luce  delle
          condizioni  geografiche,   meteorologiche   ed   economiche
          nazionali, le possibilita' di ridurre il rischio, la durata
          o la gravita' del  superamento  sono  significative.  Nella
          redazione dei piani d'azione  a  breve  termine  gli  Stati
          membri tengono conto della decisione 2004/279/Ce. 
              2. I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo
          1  possono,  in  funzione  del  caso  singolo,  contemplare
          provvedimenti  efficaci  per  limitare  e,  se  necessario,
          sospendere le attivita' che contribuiscono al rischio che i
          rispettivi valori  limite,  valori-obiettivo  o  soglie  di
          allarme  siano  superati.  Tali  piani   d'azione   possono
          prevedere provvedimenti connessi con  la  circolazione  dei
          veicoli  a  motore,  i  lavori  di  costruzione,  le   navi
          all'ormeggio e con l'attivita' degli impianti industriali e
          l'uso di prodotti nonche' il riscaldamento  domestico.  Nel
          quadro  di  tali  piani  possono  anche  essere  prese   in
          considerazione azioni specifiche volte  a  tutelare  gruppi
          sensibili di popolazione, compresi i bambini. 
              3. Quando gli Stati membri elaborano un piano  d'azione
          a breve termine, mettono  a  disposizione  del  pubblico  e
          delle  associazioni  interessate,  quali  le   associazioni
          ambientaliste,  le   associazioni   dei   consumatori,   le
          associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi  di
          popolazione  sensibili,  gli   altri   organismi   sanitari
          pertinenti e le associazioni di categoria interessate,  sia
          i risultati delle loro indagini sulla  fattibilita'  e  sul
          contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia
          informazioni sull'attuazione di tali piani. 
              4. Per la prima volta anteriormente all'11 giugno  2010
          ed a intervalli regolari  successivamente,  la  Commissione
          pubblica esempi delle migliori pratiche per  l'elaborazione
          dei piani d'azione a breve termine, compresi  esempi  delle
          migliori prassi per la protezione di  gruppi  sensibili  di
          popolazione, compresi i bambini».