Art. 2 
 
 
                       Agenzie per le imprese 
 
  1.  Le  Agenzie  sono  soggetti  privati,  dotati  di  personalita'
giuridica e costituiti anche in  forma  societaria.  Per  l'esercizio
delle attivita' di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere
l'accreditamento ai sensi del presente regolamento. 
  2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata: 
    a) salve le disposizioni attuative del capo  II  del  regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008. organismi di valutazione della conformita' di opere o  progetti
accreditati ai sensi del predetto regolamento; 
    b) organismi tecnici gia' abilitati al rilascio  di  attestazioni
di conformita' di opere secondo le vigenti disposizioni; 
    c)  associazioni  di  categoria   professionali,   sindacali   ed
imprenditoriali; 
    d) centri di  assistenza  tecnica  di  cui  all'articolo  23  del
decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  centri  autorizzati  di
assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di  assistenza  alle  imprese
costituiti sulla base delle leggi regionali di settore; 
    e) studi associati o associazioni di professionisti  iscritti  ai
rispettivi albi per le attestazioni di competenza. 
  3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti  e
dei   presupposti   previsti   dalla   normativa   per    l'esercizio
dell'attivita'  di  impresa  e,  fatti  salvi  i   procedimenti   che
comportano attivita' discrezionale da parte dell'amministrazione,  in
caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano  dichiarazioni  di
conformita' che costituiscono titolo autorizzatorio  per  l'esercizio
dell'attivita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il regolamento  CE  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n.  114  recante  Riforma  della
          disciplina relativa  al  settore  del  commercio,  a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59: 
              «Art. 23 (Centri di assistenza tecnica). - 1.  Al  fine
          di sviluppare  i  processi  di  ammodernamento  della  rete
          distributiva possono essere istituiti centri di  assistenza
          alle imprese costituiti, anche in forma  consortile,  dalle
          associazioni di categoria maggiormente rappresentative  del
          settore  a  livello  provinciale  e   da   altri   soggetti
          interessati.  I  centri  sono  autorizzati  dalla   regione
          all'esercizio delle attivita' previste  nello  statuto  con
          modalita' da definirsi con apposito  provvedimento  e  sono
          finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma  1,
          della legge 7 agosto 1997, n. 266 . 
              2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita'
          di assistenza tecnica e di formazione  e  aggiornamento  in
          materia  di  innovazione   tecnologica   e   organizzativa,
          gestione economica e finanziaria  di  impresa,  accesso  ai
          finanziamenti anche  comunitari,  sicurezza  e  tutela  dei
          consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e  sicurezza  sul
          lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto
          di cui al  comma  1,  nonche'  attivita'  finalizzate  alla
          certificazione di qualita' degli esercizi commerciali. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono  avvalersi  dei
          centri medesimi allo scopo di facilitare  il  rapporto  tra
          amministrazioni pubbliche e imprese utenti.» 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3-bis  del  decreto
          legislativo 27 maggio 1999, n.  165,  recante  Soppressione
          dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni  in
          agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11  della  L.  15
          marzo 1997, n. 59: 
              «Art.   3-bis   (Centri   autorizzati   di   assistenza
          agricola). - 1. Gli organismi  pagatori,  ai  sensi  e  nel
          rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento  (CE)  n.
          1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai
          professionisti  iscritti   agli   ordini   e   ai   collegi
          professionali,   possono,   con    apposita    convenzione,
          incaricare  «Centri  autorizzati  di  assistenza  agricola»
          (CAA), di cui al comma 2,  ad  effettuare,  per  conto  dei
          propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le
          seguenti attivita': 
                a) tenere ed eventualmente  conservare  le  scritture
          contabili; 
                b) assisterli nella elaborazione delle  dichiarazioni
          di  coltivazione  e  di  produzione,   delle   domande   di
          ammissione a benefici comunitari, nazionali e  regionali  e
          controllare  la  regolarita'  formale  delle  dichiarazioni
          immettendone  i  relativi  dati  nel  sistema   informativo
          attraverso le procedure del SIAN; 
                c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini  della
          consultazione dello stato di ciascuna pratica  relativa  ai
          propri associati. 
              2. I Centri di cui  al  comma  1  sono  istituiti,  per
          l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli  agricoltori,
          nella forma di societa' di capitali,  dalle  organizzazioni
          professionali agricole maggiormente rappresentative,  o  da
          loro associazioni, da associazioni  dei  produttori  e  dei
          lavoratori, da  associazioni  di  liberi  professionisti  e
          dagli enti di patronato e di assistenza professionale,  che
          svolgono servizi analoghi,  promossi  dalle  organizzazioni
          sindacali.  Con  decreto  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  e   forestali,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni,  sono  stabiliti  i  requisiti   minimi   di
          garanzia  e  di  funzionamento  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di cui al comma 1. 
              3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri  hanno,
          in particolare, la  responsabilita'  della  identificazione
          del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
          dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei  dati,  del
          rispetto per quanto di competenza  delle  disposizioni  dei
          regolamenti (CE)  n.  1287/95  e  n.  1663/95,  nonche'  la
          facolta'  di  accedere   alle   banche   dati   del   SIAN,
          esclusivamente per il tramite di procedure di  interscambio
          dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri  utenti
          che abbiano rilasciato delega espressa  in  tal  senso  non
          costituisce violazione di quanto disposto  dalla  legge  30
          dicembre  1996,  n.  675,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni. 
              4.  Le  regioni  verificano  i  requisiti   minimi   di
          funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza.  Le
          regioni,   inoltre,    possono    incaricare    i    Centri
          dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'. 
              4-bis.  Gli  organismi  pagatori,  nel   rispetto   del
          regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
          1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti  dalla
          normativa  comunitaria,  nonche'  le  previsioni  contenute
          nelle convenzioni di cui al comma  1,  sono  autorizzati  a
          conferire   immediata   esigibilita'   alle   dichiarazioni
          presentate tramite i  centri  di  assistenza  agricola.  Il
          Ministro delle politiche agricole e forestali, con  proprio
          decreto,  previo  parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, definisce le caratteristiche delle  procedure
          e delle garanzie integrative secondo  quanto  previsto  dal
          comma 2.»