Art. 3 
 
 
               Requisiti generali per l'accreditamento 
 
  1. Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero  dello  sviluppo
economico. L'istanza contiene l'indicazione dettagliata della o delle
specifiche  attivita'  economiche  per  le  quali  l'Agenzia   chiede
l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno  regionale,  in  cui
l'Agenzia  intende  operare;  e'   corredata   della   documentazione
comprovante il  possesso  di  una  struttura  tecnico  amministrativa
rispondente  a  criteri  di  competenza,  indipendenza  e  terzieta',
secondo  le  indicazioni  specificate   nell'allegato   al   presente
regolamento, nonche', di copia dell'atto di stipula  di  una  polizza
assicurativa di responsabilita' civile  professionale  per  i  rischi
derivanti dallo  svolgimento  delle  attivita'  per  le  quali  viene
richiesto   l'accreditamento,   valida   per    tutta    la    durata
dell'accreditamento stesso. La garanzia e' prestata per un  massimale
determinato  in  funzione  delle  attivita'  che  l'Agenzia   intende
svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'allegato. 
  2. Salve le disposizioni attuative del Capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  9  luglio
2008, le istanze presentate al Ministero  dello  sviluppo  economico,
ove  concernenti  materie  rientranti  nella  competenza   di   altre
amministrazioni statali, delle  regioni  e  delle  province  autonome
vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella  sua  funzione
di coordinamento, alle amministrazioni. La  relativa  istruttoria  va
conclusa   entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento.   All'esito
dell'istruttoria  le  conseguenti  proposte  di  accreditamento  sono
inoltrate al Ministero  dello  sviluppo  economico  che  provvede  ad
adottare il relativo provvedimento entro i successivi  trenta  giorni
dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'articolo
20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale provvedimento di
accreditamento, di durata almeno triennale,  evidenzia  le  attivita'
specifiche  che  l'Agenzia  e'  abilitata  a  svolgere   e   l'ambito
territoriale di riferimento. Nei casi di cui al punto 4, lettera  c),
dell'allegato  al  presente  regolamento,  e'   rilasciato   apposito
provvedimento di accreditamento provvisorio in base ai criteri e  con
le modalita' previste dalla medesima lettera c). 
  3. Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti,
in relazione alla modalita' organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia
adotta un proprio statuto e provvede a dare  pubblicita',  anche  sul
portale, delle attivita' per le quali e'  accreditata  ai  sensi  del
comma 1. 
  4. Non sussistono limiti all'accreditamento  di  piu'  Agenzie  sul
medesimo  territorio  regionale  o   nazionale;   eventuali   accordi
limitativi della concorrenza sono nulli e comportano  la  revoca  del
provvedimento di accreditamento. 
  5. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura  di
accreditamento di cui  al  presente  articolo  si  provvede  mediante
tariffa a  carico  dell'Agenzia,  da  determinarsi  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  6. Restano salve le disposizioni previste dal  regolamento  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.163,  in
attuazione dell'articolo 112 del medesimo decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il Regolamento  CE  n.  765/2008  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio del 09 luglio 2008, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20, comma 1,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  19,  nei   procedimenti   ad
          istanza  di  parte  per  il   rilascio   di   provvedimenti
          amministrativi il silenzio dell'amministrazione  competente
          equivale a provvedimento  di  accoglimento  della  domanda,
          senza necessita' di ulteriori  istanze  o  diffide,  se  la
          medesima amministrazione non comunica all'interessato,  nel
          termine  di  cui  all'articolo  2,  commi   2   o   3,   il
          provvedimento di diniego, ovvero non procede ai  sensi  del
          comma 2.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 e  dell'art.  112
          del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.163  recante
          Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE: 
              «Art. 5 (Regolamento e capitolati). - (art.  3,  L.  n.
          109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993) 
              1.  Lo  Stato  detta  con  regolamento  la   disciplina
          esecutiva e attuativa del presente codice in  relazione  ai
          contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
          amministrazioni  ed  enti  statali  e,  limitatamente  agli
          aspetti di cui all'articolo 4, comma  3,  in  relazione  ai
          contratti  di  ogni  altra   amministrazione   o   soggetto
          equiparato. 
              2. Il regolamento indica quali disposizioni,  esecutive
          o   attuative   di   disposizioni   rientranti   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale
          esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e  province
          autonome. 
              3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto  al
          regolamento per i contratti del Ministero della difesa,  il
          regolamento di cui al comma 1 e' adottato con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 (11). 
              4. Il regolamento e' adottato su proposta del  Ministro
          delle infrastrutture, di  concerto  con  i  Ministri  delle
          politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni  culturali
          e ambientali, delle attivita' produttive,  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti i  Ministri  interessati,  e  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici.  Sullo
          schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime  parere
          entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con  la
          procedura di cui al presente  comma  si  provvede  altresi'
          alle   successive   modificazioni   e   integrazioni    del
          regolamento. 
              5. Il regolamento, oltre alle materie per le  quali  e'
          di volta in volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
                a) programmazione dei lavori pubblici; 
                b) rapporti funzionali tra i soggetti che  concorrono
          alla  realizzazione  dei  lavori,  dei  servizi   e   delle
          forniture, e relative competenze; 
                c) competenze del  responsabile  del  procedimento  e
          sanzioni previste a suo carico; 
                d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
          le annesse normative tecniche; 
                e) forme di pubblicita'  e  di  conoscibilita'  degli
          atti procedimentali, nonche' procedure di  accesso  a  tali
          atti; 
                f) modalita'  di  istituzione  e  gestione  del  sito
          informatico presso l'Osservatorio; 
                g)  requisiti  soggettivi  compresa  la   regolarita'
          contributiva  attestata  dal  documento   unico,   di   cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266, certificazioni di qualita',  nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti dal  presente  codice,  anche  prevedendo  misure
          incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte  ad
          attenuare i costi della qualificazione  per  le  piccole  e
          medie imprese; 
                h)  procedure  di  affidamento  dei  contratti,   ivi
          compresi gli incarichi  di  progettazione,  i  concorsi  di
          progettazione e di idee, gli  affidamenti  in  economia,  i
          requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
          giudicatrici; 
                i)  direzione  dei  lavori,  servizi  e  forniture  e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo; 
                l) procedure di esame delle proposte di variante; 
                m) ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo  dei
          contratti e cause che  le  determinano,  nonche'  modalita'
          applicative; 
                n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti  alla
          categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118; 
                o) norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie  per
          l'avvio dell'esecuzione dei  contratti,  e  le  sospensioni
          disposte dal direttore dell'esecuzione o  dal  responsabile
          del procedimento; 
                p)  modalita'  di  corresponsione  ai  soggetti   che
          eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di
          avanzamento della esecuzione; 
                q) tenuta dei documenti contabili; 
                r) intervento sostitutivo della  stazione  appaltante
          in  caso  di  inadempienza   retributiva   e   contributiva
          dell'appaltatore; 
                s)    collaudo    e     attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita', le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera,  i
          termini per il collaudo, le condizioni di  incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi compensi, i  requisiti  professionali  secondo  le
          caratteristiche dei lavori; 
                s-bis) tutela dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo
          quanto gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento  recante
          capitolato  generale  di  appalto  dei   lavori   pubblici,
          approvato con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  19
          aprile 2000, n. 145. 
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri delle procedure di  affidamento  ed  esecuzione  dei
          lavori, servizi e forniture, eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi Stati esteri, nell'ambito  di  attuazione  della
          legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  sulla  cooperazione  allo
          sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad  uso
          dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,  il
          regolamento, sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri,
          tiene conto  della  specialita'  delle  condizioni  per  la
          realizzazione di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle
          procedure  applicate  in   materia   dalle   organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea. 
              7. Le stazioni appaltanti possono adottare  capitolati,
          contenenti la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica  della
          generalita' dei propri contratti o di specifici  contratti,
          nel rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              8. Per gli  appalti  di  lavori  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato  generale,
          con decreto del Ministro delle infrastrutture,  sentito  il
          parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nel
          rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  al
          comma  1.  Tale  capitolato,   menzionato   nel   bando   o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti  da
          parte   delle    stazioni    appaltanti    diverse    dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali. 
              «Art.   112   (Verifica   della   progettazione   prima
          dell'inizio dei lavori). -  (art. 30, commi 6 e  6-bis,  L.
          n. 109/1994, 19, co. 1-ter, L. n. 109/1554) 
              1.  Nei  contratti  relativi  a  lavori,  le   stazioni
          appaltanti verificano,  nei  termini  e  con  le  modalita'
          stabiliti nel regolamento, la rispondenza  degli  elaborati
          progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1  e
          2, e la loro conformita' alla normativa vigente. 
              2. Nei contratti aventi ad oggetto la  sola  esecuzione
          dei lavori, la verifica di cui al comma 1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento.  Nei  contratti
          aventi  ad  oggetto   l'esecuzione   e   la   progettazione
          esecutiva,   ovvero   l'esecuzione   e   la   progettazione
          definitiva  ed  esecutiva,   la   verifica   del   progetto
          preliminare e di quello definitivo  redatti  a  cura  della
          stazione appaltante hanno  luogo  prima  dell'inizio  delle
          procedure  di  affidamento,  e  la  verifica  dei  progetti
          redatti  dall'offerente  hanno  luogo   prima   dell'inizio
          dell'esecuzione dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,  il
          responsabile del procedimento, nei  modi  disciplinati  dal
          regolamento, prima  dell'approvazione  del  progetto  e  in
          contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
          del progetto esecutivo  o  definitivo  rispettivamente,  al
          progetto  definitivo  o  preliminare.  Al   contraddittorio
          partecipa anche il progettista autore del progetto posto  a
          base  della  gara,  che  si  esprime  in  ordine   a   tale
          conformita'. 
              4.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              4-bis.  Il  soggetto   incaricato   dell'attivita'   di
          verifica deve essere munito,  dalla  data  di  accettazione
          dell'incarico, di una  polizza  di  responsabilita'  civile
          professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad  errori
          od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di  verifica,
          avente le  caratteristiche  indicate  nel  regolamento.  Il
          premio  relativo  a  tale  copertura  assicurativa,  per  i
          soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico  per
          intero   dell'amministrazione   di   appartenenza   ed   e'
          ricompreso    all'interno     del     quadro     economico;
          l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
          provvedere entro la data di validazione  del  progetto.  Il
          premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
          sia soggetto esterno. 
              5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
          verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 
                a) per i lavori di importo  pari  o  superiore  a  20
          milioni di euro, la  verifica  deve  essere  effettuata  da
          organismi di controllo accreditati  ai  sensi  della  norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
                b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni  di
          euro, la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli  uffici
          tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
          redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni
          appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
          qualita', ovvero da altri soggetti  autorizzati  secondo  i
          criteri stabiliti dal regolamento; 
                c) 
              6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate  di
          verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
          relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi  che
          precedono, in quanto compatibili.