Art. 4 Obblighi informativi 1. Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformita' costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali e' stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attivita' di impresa. 2. Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 5. 3. Le Agenzie comunicano, in modalita' telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attivita' che intendono svolgere.