Art. 5 
 
 
                 Attivita' di vigilanza e controllo 
 
  1. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  vigila  sull'attivita'
delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione,  anche
da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche,
di  eventuali  inadempienze,  disfunzioni  o  irregolarita',  ne  da'
comunicazione all'Agenzia interessata. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  di  cui
al comma 1, l'Agenzia e' tenuta a fornire una  documentata  relazione
sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni. 
  3. Se le misure adottate o le osservazioni  fornite  sono  valutate
insufficienti o in caso di inutile  decorso  del  termine  di  trenta
giorni di cui al comma 2, il Ministero,  sentite  le  amministrazioni
competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche  alla
eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento. 
  4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema
delle Agenzie alle esigenze dei  cittadini  e  delle  imprese,  e  di
promuovere il miglioramento dei relativi  livelli  di  efficienza,  i
Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e
per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  d'intesa  con  la
Conferenza unificata, sentita  Unioncamere,  predispongono  linee  di
indirizzo per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza al  termine  di
sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e
almeno ogni triennio successivo.