Art. 5 Attivita' di vigilanza e controllo 1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'attivita' delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarita', ne da' comunicazione all'Agenzia interessata. 2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia e' tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni. 3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento. 4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.